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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Impresa individuale Bellusci Mirella - 11 marzo 2010 [1738288]

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[doc. web n. 1738288]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Impresa individuale Bellusci Mirella - 11 marzo 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 16 dell´11 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 marzo 2008 nei confronti dell´Impresa individuale Bellusci Mirella, con sede in Buttrio (Ud) via G. Marconi n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte di un´attività di controllo svolta il 19 aprile 2007 dal Comando Nucleo funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 157 del Codice, l´Impresa, in data 8 maggio 2007, ha inviato all´Autorità della documentazione dalla quale si è accertato che la stessa, in qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali attraverso la ricezione di curricola di aspiranti agenti destinati ad operare nel settore dell´arredamento per ufficio, di cui aveva richiesto l´invio mediante un´inserzione pubblicata sia sul sito Internet www.CercoAgenti.it sia sul quotidiano "Italia Oggi", senza rendere agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice anche in attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante datato 10 maggio 2002;

VISTO il verbale n. 7469/52933 del 25 marzo 2008 con cui è stata contestata alla predetta Impresa la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Impresa, rappresentando che "(…) le offerte pubblicate da parte delle aziende inserzioniste (nel caso di specie Imp. Ind. Bellusci Mirella) vengono inviate dal gestore del sito (www.CercoAgenti.it) direttamente all´e-mail dell´agente registrato", asserisce di avere "(…) semplicemente usufruito di un servizio offerto da Cerco Agenti (…)", con la conseguenza che, in virtù di tale meccanismo "(…) non incombeva alla ditta individuale Bellusci Mirella nessun obbligo di informazione preventiva ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003, non essendo essa né titolare né responsabile del trattamento". Inoltre gli agenti di commercio fruitori del servizio reso dal sito Internet www.CercoAgenti.it "(…) avevano comunque già preventivamente espresso il consenso ex art. 13 nei confronti del titolare dei dati prima dell´inoltro del curriculum (…)";

CONSIDERATO  che, a fronte delle convocazioni per l´audizione di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981, l´Impresa, con nota datata 23 febbraio 2009, ha comunicato di non volersi presentare, ribadendo quanto argomentato con lo scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´Impresa non risultano idonee per escludere la responsabilità della stessa in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa in quanto la società gestrice del sito Internet www.CercoAgenti.it, raccogliendo da un lato l´offerta di lavoro dell´Impresa e dall´altro la richiesta di lavoro degli agenti, li pone in condizione di dialogare direttamente tra loro, provvedendo a inviare, tramite e-mail, l´offerta agli agenti registrati che hanno aderito al servizio di "newsletter Cerco Agenti". L´invio dei curricula da parte degli agenti interessati avviene direttamente, come risulta dall´inserzione, nei confronti dell´Impresa Bellusci e non coinvolge in alcun modo la società gestrice del sito che, per il servizio reso, fornisce la propria informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, a coloro che si registrano. Quanto detto, peraltro, è avvalorato dall´annuncio pubblicato in data 5 gennaio 2007 su Italia Oggi ove si chiede agli aspiranti agenti di prendere contatto direttamente con l´Impresa all´indirizzo di posta elettronica "mirella @bellusci.191.it". L´Impresa, pertanto, ritiene erroneamente che gli adempimenti di cui all´art. 13 del Codice siano ottemperati per mezzo dell´informativa presente sul sito Internet www.CercoAgenti.it, che in effetti è relativa a un distinto trattamento ed è quindi resa da un diverso titolare;

RILEVATO che l´Impresa effettua, in quanto titolare del trattamento, un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) sia a mezzo Internet sia a seguito della pubblicazione sul quotidiano "Italia Oggi", omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato dal Garante il 10 gennaio 2002;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´Impresa individuale Bellusci Mirella, con sede in Buttrio (Ud) via G. Marconi n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Impresa di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1738288
Data
11/03/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca