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Regione Liguria: elaborazioni statistiche nell'ambito della procedura sperimentale per l'acquisizione dei dati di mortalità - 23 settembre 2010[17...

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[doc. web n. 1753195]

Regione Liguria: elaborazioni statistiche nell´ambito della procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità - 23 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni, le province autonome e le aziende predisposto, ai sensi dell´art. 20 del Codice, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e sul quale il Garante ha reso parere positivo il 13 aprile 2006;

Visto il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato, sulla base del suddetto schema tipo, dalla Regione Liguria il 16 maggio 2006;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Regione Liguria in merito all´atto programmatico relativo alle "elaborazioni statistiche dei dati di mortalità nell´ambito della sperimentazione procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità" (nota 28 aprile 2010, prot. n. PG/2010/63460);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

La Regione Liguria, con nota del 28 aprile 2010, ha chiesto il parere del Garante sul documento programmatico relativo alle "elaborazioni statistiche dei dati di mortalità nell´ambito della sperimentazione "procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità", ai sensi del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Liguria -adottato il 16 maggio 2006, scheda n. 32, trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti Sistan (Ufficio di statistica della Regione).

La Regione Liguria, insieme all´Istat, ritiene necessario migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni relative ai dati di mortalità, al fine di soddisfare sia le richieste del Sistema statistico nazionale, sia le esigenze conoscitive dell´Amministrazione regionale. Tali enti concordano, in particolare, sulla "opportunità di sviluppare forme di collaborazione per una riorganizzazione della rilevazione della mortalità che consenta di superare la duplicazione dei flussi informativi, tenendo però conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti".

Al riguardo, pertanto, la Regione Liguria e l´Istat hanno stipulato un accordo all´interno del quale è prevista la procedura sperimentale per l´acquisizione ed elaborazione dei dati di mortalità, sopra individuati, in quanto l´Istat è, allo stato, titolare di una "rilevazione sulla cause di morte" e di uno "studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità", entrambi inseriti nel Programma statistico nazionale (IST-00095; IST-02150).

In base a tale accordo, l´Ufficio di statistica della Regione Liguria intende, nella prima fase, acquisire presso l´Ufficio Regionale dell´Istat, per poi registrarle e riconsegnarle, alcune schede Istat relative ai decessi avvenuti nella Regione Liguria nel primo trimestre 2009 (schede D4, D5, D4bis e D5bis). Nella seconda fase del progetto è previsto che tali flussi siano realizzati trimestralmente in relazione alle schede dei decessi avvenuti negli anni 2009 e 2010. Il trattamento dei dati personali in questione verrebbe effettuato dall´Istat e dall´Ufficio di Statistica della Regione Liguria.

Nella scheda identificativa del lavoro statistico in questione -allegata all´atto programmatico oggetto del presente parere- è evidenziato, in particolare, che verranno trattati dati sensibili, in particolare idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati riconducibili alle cause di morte avvenute nella Regione Liguria, e che al temine del lavoro statistico i dati identificativi verranno ulteriormente conservati allo scopo di eseguire indagini continue e longitudinali, di controllo, di qualità e di copertura.

Nell´accordo è precisato che "è fatto divieto alla Regione Liguria di utilizzare i dati per fini diversi da quelli connessi alla procedura in oggetto, cederli o consentirne la consultazione a terzi".

L´Istat e l´Ufficio di statistica della Regione Liguria si impegnano con il predetto accordo ad operare, in entrambe le fasi sopra descritte, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan) (Allegato A3 al Codice), nonché della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (cfr. art. 9, d.lg. 322/1989).

OSSERVA

Il presente parere è reso ai sensi dell´art. 20 del Codice sul documento programmatico relativo alle "elaborazioni statistiche dei dati di mortalità nell´ambito della sperimentazione procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità", in relazione al trattamento di dati sensibili per finalità comprese in un´elaborazione statistica che allo stato non risulta inserita nel Psn (Programma statistico nazionale).

Lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in conformità al parere reso dal Garante in data 13 aprile 2006, prevede che l´Ufficio di statistica della Regione, quale soggetto partecipante al Sistema statistico nazionale, possa trattare dati sensibili e giudiziari sulla base del programma statistico nazionale o di altro documento programmatico (quale quello in esame), adottato sentito il Garante: tale documento deve evidenziare le rilevazioni effettuate, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le relative modalità.

In tale quadro, sulla base del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del 16 maggio 2006 della Regione Liguria (scheda 32), adottato in conformità al predetto schema tipo, la Regione ha predisposto e sottoposto il sopra richiamato documento programmatico all´esame dell´Autorità.

Al riguardo deve rilevarsi che i dati sensibili trattati nel lavoro statistico descritto nel documento in esame sono pertinenti al perseguimento dello scopo statistico ivi descritto e possono essere ulteriormente conservati allo scopo di eseguire indagini continue e longitudinali, di controllo, di qualità e di copertura (art. 11 del Codice e art. 11 del codice deontologico).

Deve, inoltre, rilevarsi che il Codice prevede specifiche misure di sicurezza per i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in base alle quali tali dati, anche contenuti in elenchi, registri e banche dati, devono essere resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l´identificazione degli interessati solo in caso di necessità e devono essere conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice e art. 12 del codice deontologico).

Il documento programmatico in esame, predisposto dalla Regione Liguria a seguito dell´"accordo tra Istat e Regione Liguria relativo alla procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità", appare, pertanto, rispondente al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), al d.lg. n. 322/1989 nonché al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan) (Allegato A3 al Codice), a condizione che siano rispettate le specifiche misure di sicurezza sopra indicate riguardanti la conservazione separata dei dati sensibili trattati (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice e art. 12 del codice deontologico).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 20 del Codice esprime parere favorevole sul documento programmatico della Regione Liguria relativo alle "elaborazioni statistiche dei dati di mortalità nell´ambito della sperimentazione "procedura sperimentale per l´acquisizione dei dati di mortalità" che verranno svolte presso la Regione Liguria- Ufficio di statistica a condizione che siano rispettate le specifiche misure di sicurezza sopra indicate riguardanti la conservazione separata dei dati sensibili trattati (cfr. art. 22, commi 6 e 7, del Codice e art. 12 del codice deontologico).

Roma, 23 settembre 2010

Il Presidente
Pizzetti

Il Relatore
Chiaravalloti

Il Segretario generale
De Paoli