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Newsletter del 5 novembre 2010

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Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali
Se un sito internet pubblica un´ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell´ordinanza.
 
L´Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un´illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" dovuta alla pubblicazione integrale dell´ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi  anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell´essenzialità dell´informazione.
 
La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l´associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l´ordinanza e darne comunicazione all´Autorità.
 
 
 
 
 
 
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In tv più tutele per i minori vittime di violenza
No alla diffusione di dettagli che rendono identificabili le vittime
Una vecchia storia di violenza che due sorelle avevano voluto dimenticare. Poi la separazione e la vita che continua in due famiglie diverse. Un giorno la maggiore decide di andare ospite in una trasmissione televisiva per testimoniare gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne. Incalzata dalle domande della conduttrice racconta di come anche la sorellina, al tempo di soli due anni, avesse subito gli stessi soprusi.
 
Nel corso dell´intervista si susseguono dati e descrizioni tali da consentire l´identificazione della piccola vittima della violenza, ora quattordicenne. Un trattamento di dati giudicato illecito dal Garante per la privacy, il cui intervento è stato sollecitato dai genitori adottivi della giovane. L´Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione dell´intervista nelle parti in cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della trasmissione.
 
Come più volte ribadito dall´Authority – e come stabilito dal Codice della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice deontologico dei giornalisti – il diritto del minore alla tutela della propria riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili. Rivelare dunque il cognome della bambina e l´area geografica di residenza, come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignità.
 
Nel caso esaminato dal Garante è emerso, inoltre, che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice del programma.
 
A tale proposito, l´Autorità nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come, a prescindere dalla facoltà dell´intervistato di raccontare liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il conduttore televisivo l´obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori.
 
 
 
  
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Ricerca scientifica e dati sanitari
Autorizzato uno studio sul tumore promosso da una grande casa farmaceutica
Per condurre uno studio sul tumore metastatico alla mammella promosso da una grande casa farmaceutica, l´azienda ospedaliera San Gerardo di Monza, insieme ad altri 48 centri di cura, potrà accedere alla documentazione medico-clinica di un campione di mille pazienti curati presso questi istituti. L´accesso sarà però limitato alle sole informazioni indispensabili e  sarà obbligatorio richiedere il consenso delle pazienti, salvo nei casi in cui esse siano irreperibili o decedute. Questa la decisione adottata dal Garante in seguito alla richiesta della multinazionale di poter avviare uno studio per valutare i cambiamenti intercorsi nel trattamento chemioterapico a seguito dell´ introduzione in commercio, nell´anno 2008, dei farmaci antiangiogenici.
 
La ricerca sarà realizzata confrontando i dati clinici delle pazienti che hanno iniziato il trattamento nel 2007, anno in cui i nuovi farmaci non erano in uso, con quelli delle pazienti sottoposte nel 2009-2010 alle nuove terapie. I nominativi delle donne saranno trattati unicamente dai centri di cura preposti nella sola fase di individuazione del campione e di raccolta di dati sanitari dalle cartelle cliniche. I dati  potranno essere trasmessi alla società farmaceutica solo dopo essere stati crittografati per proteggere l´identità delle donne. Elevate misure di sicurezza (controllo degli accessi, rilevamento di anomalie) saranno adottate anche nel database in cui verranno archiviati le informazioni  sulle pazienti. Una volta concluso lo studio, i dati saranno trasformati in forma anonima.
 
La grande rilevanza dello scopo scientifico dello studio e la difficoltà oggettiva a reperire tutte le pazienti anticipatamente (alto numero di decessi, carenza di informazioni di contatto), hanno indotto il Garante, secondo la speciale disciplina del Codice privacy che regola la ricerca scientifica, ad autorizzare la casa farmaceutica e i centri di cura preposti ad utilizzare senza consenso informato i dati sanitari delle pazienti irreperibili o decedute. Per la conduzione dello studio potranno comunque essere trattate solo informazioni strettamente indispensabili e pertinenti.
 
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Una privacy per le nuove generazioni
I Garanti del mondo riuniti a Gerusalemme. Pizzetti: sulla rete occorrono nuovi strumenti di tutela
"Internet ha messo in discussione gli strumenti di tutela messi a punto dalla normativa sulla protezione dei dati e la sfida principale che oggi ci troviamo davanti è quella di pensare nuove regole che aiutino noi, ma soprattutto le nuove generazioni, ad affrontare le nuove realtà".
 
Lo ha affermato Francesco Pizzetti, intervenendo alla 32ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dati svoltasi a Gerusalemme dal 27 al 29 ottobre. Al centro dei lavori i temi legati ai nuovi sistemi di comunicazione, alla nuova realtà della Rete, ma anche all´ efficacia di strumenti normativi finora utilizzati.
 
Il Presidente dell´Autorità italiana ha presieduto una sessione dedicata allo strumento del consenso all´uso dei dati, uno dei pilastri fondamentali delle normative in materia di protezione dati che rischia oggi - nell´era dei motori di ricerca, dei social network, degli smart phone e della "profilazione" on line delle persone - di perdere la sua reale efficacia.
 
"La prima domanda che dobbiamo porci è se ha senso continuare ad usare per una nuova realtà come Internet le categorie tradizionali. Lo schema abbastanza semplice di un consenso libero espresso sulla base di un´informativa chiara resa agli utenti, già difficile da realizzare nella realtà tradizionale, salta del tutto sulla Rete" - ha detto Pizzetti. - "Anche per questo oggi si va diffondendo un orientamento che punta a richiedere il consenso degli utenti informandoli innanzitutto su come verranno protetti i loro dati piuttosto che sulle operazioni che su quei dati verranno effettuate. Un orientamento, del resto, in linea con la recente spinta all´adozione di adeguate misure di sicurezza da inserire direttamente nell´ambito delle tecnologie usate:  si pensi ad esempio alle impostazioni di default orientate fin dall´inizio al rispetto della privacy degli utenti".
 
"Tuttavia - è il ragionamento del Presidente dell´Autorità italiana - in questo modo si rischia di trasformare il consenso in una ´misura di accettazione del rischio´, riducendo e trasformando il ruolo del consenso così come fino ad oggi è stato tradizionalmente inteso". E´ in questo contesto, allora, che il ruolo delle Autorità dovrà diventare ancora più determinante, secondo Pizzetti, perché ad esse spetterà il compito di "individuare quali misure di sicurezza e quali modalità di erogazione dei servizi dovranno essere adottate per garantire un´elevata tutela dei diritti degli individui".
 
La Conferenza internazionale di Gerusalemme delle autorità di protezione dati si è chiusa con l´approvazione, in particolare, di due importanti risoluzioni che significativamente guardano alle soluzioni tecnologiche ed agli approcci trans-nazionali.
 
La prima riguarda l´approccio di "privacy by design", ossia la necessità di incorporare alcuni principi a tutela della privacy nella progettazione e nella gestione di qualsiasi sistema o dispositivo telematico o informatico. L´altra risoluzione importante riguarda la convocazione di una conferenza intergovernativa (nel 2011 o nel 2012) che sancisca il valore giuridicamente vincolante dei "Principi internazionali in materia di privacy e protezione dei dati personali" approvati dalla Conferenza internazionale di Madrid del 2009. Va ricordato, infine, che la Conferenza ha ammesso nuovi membri fra quelli accreditati: in particolare, la Federal Trade Commission degli Usa e l´Autorità messicana per la protezione dei dati e l´accesso alle informazioni pubbliche, che ospiterà la Conferenza del 2011.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Lista genitori morosi sul web: intervento del Garante privacy  - Comunicato del 27 ottobre 2010

 
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