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Provvedimento del 7 ottobre 2010 [1764739]

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[doc. web n. 1764739]

Provvedimento del 7 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 9 luglio 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. ZZ, si sono opposti all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione o, in subordine, la sospensione) dei dati personali che li riguardano ove associati al fallimento di KJ s.a.s. nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta società; gli interessati hanno in particolare lamentato l´eccedenza del trattamento posto in essere da Cerved Group S.p.A. in virtù del fatto che nei "Dossier Persona Approfonditi" relativi ai ricorrenti medesimi i dati che li riguardano sarebbero associati ad informazioni pregiudizievoli riferite alla società di cui i ricorrenti erano soci accomandatari; ciò, anche alla luce del tempo trascorso dal verificarsi di tali eventi (tenuto conto che il fallimento di KJ s.a.s. è stato dichiarato in data 15 giugno 1995 ed è stato chiuso il 9 maggio 2005); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 luglio 2010 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha inviato in allegato copia dei "Dossier Persona Approfonditi" riferiti a ciascuno dei ricorrenti, aggiornati al 15 luglio 2010, dai quali si evince che "in relazione alle cariche di soci accomandatari rivestite dagli interessati nella KJ s.a.s. l´informazione relativa all´evento di fallimento (…) non è più visibile nei Dossier riferiti ai ricorrenti"; ciò, "in linea con le prassi seguite dalla società nella conservazione di tali dati …";

RITENUTO che, pertanto, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro provvedendo alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi ai ricorrenti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 7 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli