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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 10 novembre 2010 [1769487]

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[doc. web n. 1769487]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 10 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni della Arredi Grimaldi Srl in data 9 febbraio 2010 e della Traslochi Express in data 19 ottobre 2009 con le quali è stato lamentato l´invio, da parte della società Greentel Soc. Coop. (di seguito indicata come "Greentel"), di fax indesiderati contenenti la promozione di servizi di telefonia offerti dalla stessa;

VISTA la segnalazione della ADUC del 17 dicembre 2009 con la quale è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati contenenti la promozione di prodotti alimentari della società Lucaneria S.c.a.r.l. ("Lucaneria") che, a seguito dell´istruttoria condotta, risultano inviati dalla Greentel;

VISTA la segnalazione della Traslochi Express del 19 ottobre 2009 con la quale è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati contenenti la promozione di servizi di telefonia della società Molitel S.r.l. ("Molitel") che, a seguito dell´istruttoria condotta, risultano inviati dalla Greentel;

VISTO che la Greentel, a seguito di specifiche richieste di informazioni dell´Autorità, ha affermato di essere "titolare e responsabile" del trattamento dei dati rispetto alla attività di promozione dei propri prodotti e servizi e di aver acquistato i dati da "società che mettono in commercio liste di numeri fax, telefono, e-mail su supporti digitali e quindi aventi già il consenso dell´interessato";

VISTO che la Greentel, in riferimento all´attività di promozione dei prodotti della Lucaneria e dei servizi della Molitel, dichiara di essere "responsabile" del trattamento, come si evince anche dalle lettere di incarico allegate alle note inviate in risposta a specifiche richieste di informazioni;

RILEVATO che, a seguito delle richieste di informazioni dell´Autorità con le quali si richiedeva a Lucaneria e a Molitel di fornire chiarimenti in merito all´attività promozionale posta in essere, descrivendo l´attribuzione dei ruoli in ordine al trattamento dei dati, queste hanno dichiarato di aver "commissionato il servizio, certo che i dati che la stessa Greentel soc. coop. trattasse, fossero regolarmente detenuti ed utilizzati;

RILEVATO che, a seguito delle richieste di informazioni dell´Autorità con le quali si richiedeva a Greentel di fornire chiarimenti in merito all´attività promozionale posta in essere per conto di Lucaneria e di Molitel, questa dichiarava di essersi avvalsa di banche dati acquistate da diversi soggetti confermando, dunque, l´ipotesi che fosse la stessa Greentel ad avere la disponibilità dei dati senza che gli stessi fossero conosciuti dalle committenti;

RILEVATO che nell´informativa riportata in calce ai fax di Lucaneria e Molitel allegati alle segnalazioni, vengono indicati come titolare del trattamento le stesse Lucaneria e Molitel rispettivamente;

CONSIDERATO che – alla luce degli artt. 4, comma 1, lett. f) e g), 28 e 29 del Codice, che individuano specificamente quali compiti siano di pertinenza del titolare e quali del responsabile del trattamento, deve ritenersi che Greentel assuma nelle fattispecie considerate la veste giuridica di titolare;
Considerato quindi che risultano essere state utilizzate delle informative non idonee con particolare riferimento all´indicazione, quale titolare del trattamento, rispettivamente di Lucaneria o Molitel, in luogo di Greentel;

RILEVATO che, a seguito della richiesta di informazioni dell´Autorità con la quale si richiedeva alla Greentel di inviare copia degli atti idonei a "documentare per iscritto" l´acquisizione del consenso dei segnalanti alla ricezione di messaggi promozionali via fax, è emerso che la predetta società non richiede agli interessati il preventivo consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali, ritenendo che l´acquisto di dati da società specializzate nella commercializzazione di banche dati possa valere come garanzia della preventiva acquisizione del consenso specifico e informato;

RILEVATO che, a seguito della richiesta di informazioni dell´Autorità con la quale si richiedeva alla Greentel di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla tipologia di banche dati acquistate, questa dichiarava, con nota del 30 luglio 2010, che i dati della segnalante Arredi Grimaldi erano stati tratti da una banca dati acquistata dalla società Telextra senza peraltro produrre atti idonei a confermare l´acquisizione del predetto consenso;

CONSIDERATO che il Garante ha chiarito che i soggetti che acquisiscono banche dati devono accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all´utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale pubblicitario (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATO che la Greentel fornisce l´informativa ex art. 13 del Codice contestualmente all´invio del messaggio promozionale, indicando nello stesso la possibilità di segnalare la revoca del consenso per finalità commerciali;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

RITENUTO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato dalla Greentel senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della Greentel un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della Greentel un  provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice al fine di modificare l´informativa utilizzata nelle campagne promozionali effettuate per conto di terzi, indicando, nei casi in cui ciò sia necessario, che questa riveste la qualifica di titolare del trattamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì  applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice; 130, comma 2, 162, comma 2-bis del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito e vieta il trattamento dei dati effettuato dalla Greentel Soc. Coop, con sede legale in Nova Siri (MT), in viale Siris n. 74, consistente nell´invio di comunicazioni promozionali mediante telefax – per le campagne promozionali effettuate per conto proprio o altrui - a soggetti i cui dati siano stati acquisiti da banche dati vendute da società terze senza che sia documentata la preventiva acquisizione del consenso specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Greentel, Soc. Coop, con sede legale in Nova Siri (MT), in viale Siris n. 74, di modificare l´informativa utilizzata nelle campagne promozionali effettuate per conto di terzi, indicando, nei casi in cui ciò sia necessario, che Greentel stessa riveste la qualifica di titolare del trattamento, conformemente al disposto degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice;

c) invita  la società  Greentel Soc. Coop,  come sopra  identificata, ad  adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nelle precedenti lettere a) e b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Roma, 10 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli