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Servizi finanziari e informativa ai clienti - 10 novembre 2010 [1769502]

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[doc. web n. 1769502]

Servizi finanziari e informativa ai clienti - 10 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la segnalazione del 18 maggio 2009 di Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl nei confronti di Fineco Leasing S.p.A. e Teleleasing S.p.A.,

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Con segnalazione del 18 maggio 2009, le società Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl in persona del Presidente del consiglio di amministrazione sig. Antonio Paravia, hanno rappresentato di essere venute a conoscenza della presenza presso la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d´Italia di "segnalazioni [a carico delle due società] per richieste di prima informazione per concessione di fido".

In particolare, risulterebbe a carico di Paravia S.p.A. una segnalazione effettuata da FinecoLeasing S.p.A. e Teleleasing S.p.A.; a carico di Paravia Elevators´ Service srl una segnalazione da parte di FinecoLeasing S.p.A. Tali richieste secondo il segnalante "sono abusive in quanto non corrispondenti ad alcuna richiesta di concessione di fido da parte delle due società".

2.1. Dai riscontri forniti da FinecoLeasing S.p.A. e Teleleasing S.p.A, a cui pure le citate segnalazioni erano state inviate dalle società segnalanti, le stesse hanno rappresentato quanto di seguito riportato:

- FinecoLeasing S.p.A. con nota del 28 maggio 2009 ha dichiarato che "[l´]accesso al servizio di prima informazione è avvenuto, […], in conseguenza dell´apertura di un´istruttoria propedeutica ad una operazione di leasing, a seguito di una precisa richiesta avanzata dal Dott. Comm. Giuseppe Piantino, per conto della Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl". Tale richiesta, secondo quanto dichiarato dalla FinecoLeasing sarebbe stata corredata da specifica documentazione (documento di identità del sig. Paravia, affidamenti bancari ed elenco delle proprietà immobiliari della società), "[…] firmata in ogni sua parte dal Sen. Antonio Paravia, in qualità di Amministratore delegato della predetta società".

- Teleleasing S.p.A. con nota del 29 maggio ha rappresentato di aver ricevuto i dati di Paravia Ascensori S.p.A. dalla società ECS International Italia S.p.A. con la quale la stessa Teleleasing ha "un accordo di collaborazione per la cessione da parte [di ECS…] di contratti di locazione operativa, di norma senza notifica della cessione all´utilizzatore ceduto, in conformità a specifica clausola contrattuale che il cliente di ECS approva". Teleleasing ha spiegato di avere ricevuto da ECS una proposta di plafond "in previsione di un contratto concernente apparecchiature informatiche destinate a Paravia Ascensori S.p.A." e di avere "effettuato i controlli abitualmente previsti, tra cui la richiesta di prima informazione presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia". La società ha altresì precisato di non avere "fornito la propria informativa privacy a Paravia Ascensori S.p.A. perché non ha avuto alcun preventivo contatto con tale società e perché, avendo rifiutato la proposta di ECS, non ha registrato presso di sé i dati di Paravia Ascensori S.p.A., né alla stessa avrebbe potuto o dovuto effettuare alcuna comunicazione". In una successiva nota del 7 agosto 2009 Teleleasing ha confermato la sua posizione.

2.2. Alla luce di quanto sopra esposto, l´Ufficio ha ritenuto di inviare una richiesta di informazioni alla società ECS International Italia S.p.A. e una di integrazione a FinecoLeasing S.p.A. −rispetto a quanto già rappresentato da quest´ultima nella nota del 28 maggio 2009− al fine di avere chiarimenti in ordine all´origine delle informazioni relative alle società segnalanti, nonché all´informativa alle stesse fornita da FinecoLeasing.

A tal riguardo,

- la società ECS, con nota di riscontro del 30 novembre 2009, ha rappresentato di avere ricevuto da Paravia Ascensori S.p.A. (su proposta della società Gnosis informatica srl) "una richiesta di locazione operativa [di apparecchiature informatiche]". ECS "si rivolgeva , quindi, a Teleleasing S.p.A. per accertare se la stessa, in caso di accettazione della locazione richiesta da Paravia Ascensori S.p.A., sarebbe stata disponibile a fornire a ECS International Italia S.p.A. il necessario supporto finanziario". La società ha, altresì, precisato che "una volta concluso un contratto di locazione con un cliente, cede il contratto stesso ed i relativi prodotti ad un proprio partner finanziario [nel caso di specie, Teleleasing]". Nel caso di specie, ECS ha dichiarato "che, in seguito al diniego ricevuto da Teleleasing S.p.A. in relazione alla […] proposta di supporto finanziario, ECS International Italia S.p.A. si è astenuta dallo stipulare il contratto con Paravia Ascensori S.p.A."

- FinecoLeasing S.p.A. ha ribadito con nota del 2 dicembre 2009, che il dott. Piantino ha presentato per conto di Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl una precisa richiesta, fornendo la documentazione necessaria sottoscritta dall´amministratore delegato della società, dalla quale, secondo FinecoLeasing, emerge, "la volontà dell´interessato ad autorizzare il trattamento dei propri dati […], ai sensi e per gli effetti delle discipline tutte reggenti l´erogazione del credito, ivi incluse le dovute verifiche precontrattuali di merito creditizio".

3. All´esito dell´attività istruttoria, si prende atto delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione prodotta, della cui veridicità le stesse rispondono, anche penalmente, ai sensi dell´art. 168 del Codice.

4. In relazione al trattamento dei dati posto in essere da banche e finanziarie, quali intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi di Banca d´Italia, si rileva che la comunicazione di informazioni relative agli interessati, avviene in conformità ad una specifica disciplina di settore (deliberazione CICR 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti), che dispone anche in ordine alle modalità di funzionamento della stessa Centrale dei rischi. In tale ambito, la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevede che la comunicazione dei dati alla suddetta Centrale dei rischi da parte dei partecipanti non richieda il rilascio del preventivo consenso degli interessati, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. a) del Codice), dal momento che tali soggetti sono tenuti, dalla citata disciplina di settore, a fornire all´Autorità di vigilanza le informazioni sugli indebitamenti della propria clientela.

Le banche e le finanziarie sono, invece, tenute a rilasciare agli interessati −in forma orale o scritta− l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice nella quale devono essere riportati anche "i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati".

5.1. Alla luce di quanto sopra, con specifico riferimento al trattamento posto in essere da FinecoLeasing S.p.A. si rileva che dall´esame delle dichiarazioni e della documentazione depositata emerge che la società finanziaria ha ricevuto una  richiesta per una operazione di leasing da parte del dott. Comm. Giuseppe Piantino per conto della Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl, corredata da documentazione sottoscritta dall´amministratore delegato (elenco affidamenti bancari, delle operazioni di leasing, delle proprietà immobiliari), che, allo stato, risulta congrua ai fini dell´identificazione dei richiedenti. Ove Paravia Ascensori S.p.A. e Paravia Elevators´ Service srl ritengano che si sia realizzato un uso abusivo da parte di terzi di dati o documentazione personali per richiedere ed ottenere prestiti o finanziamenti, le stesse possono rivolgersi all´Autorità giudiziaria ordinaria per far valere i propri diritti e per l´eventuale disconoscimento delle firme apposte nelle forme previste dall´ordinamento.

5.2. Con riferimento al profilo dell´informativa che i titolari del trattamento sono tenuti a rilasciare agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, FinecoLeasing ha dichiarato di aver fornito al richiedente le "dovute informazioni e chiarimenti riguardanti la prospettata operazione ed il processo di analisi e verifica dei dati forniti" (cfr. nota del 2 dicembre 2009). Al riguardo, dal momento che il titolare del trattamento può fornire la suddetta informativa anche in forma orale, alla luce delle dichiarazioni rese da FinecoLeasing, ai sensi dell´art. 168 del Codice, si rileva che, allo stato, non emergono profili di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

6.1. In ordine al trattamento posto in essere da Teleleasing, si rappresenta che dagli elementi acquisiti in sede istruttoria, è emerso che tale società ha ricevuto da ECS International Italia S.p.A. i dati relativi a Paravia Ascensori S.p.A., nell´ambito di una proposta di supporto finanziario per un contratto di leasing a favore di quest´ultima. Tuttavia ECS non risulta avere fornito a Paravia Ascensori S.p.A. la prevista informativa in merito alla comunicazione dei dati a lei relativi a terzi (in particolare, a Teleleasing) (v. nota del 30 novembre 2009 di ECS).

Ciò appare in evidente contrasto con l´art. 13 del Codice, secondo il quale l´interessato (nel caso di specie, Paravia Ascensori S.p.A) deve essere previamente informato dal titolare in ordine al trattamento dei propri dati anche con riguardo ai "soggetti o le categorie di soggetti ai quali  i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati".

Di conseguenza, allo stato, si deve prescrivere a ECS International Italia S.p.A. di formulare un´informativa in stretta aderenza a quanto previsto dal citato art. 13 del Codice, che rechi anche una chiara indicazione dei soggetti a cui potranno essere comunicati i dati dei clienti.

L´Autorità si riserva di instaurare un autonomo procedimento nei confronti di ECS International Italia S.p.A. per contestare in sede amministrativa la violazione concernente l´omessa informativa (artt. 13 e 161 del Codice).

6.2. Dall´esame degli atti, emerge, poi, che TeleLeasing, a seguito della proposta ricevuta, "ha effettuato i controlli abitualmente previsti, tra cui la richiesta di prima informazione [… e che] non ha fornito la propria informativa privacy a Paravia Ascensori perché non ha avuto alcun preventivo contatto con la società e perché, […] non ha registrato presso di sé i dati di Paravia Ascensori S.p.A." (v. nota 29 maggio 2009 di Teleleasing).

Al riguardo, si rileva che le società finanziarie, in qualità di intermediari sono tenute −ai sensi della citata normativa di settore− a fornire alla Banca d´Italia i dati relativi al soggetto che richiede un finanziamento al fine di verificare il merito creditizio dello stesso richiedente.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l´obbligo di fornire l´informativa ove i dati siano raccolti direttamente presso l´interessato, mentre, ove siano raccolti presso terzi "in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" il titolare del trattamento non è tenuto a fornire la predetta informativa, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. a) del Codice.

Nel caso di specie, pertanto, la società Teleleasing non era tenuto a fornire l´informativa, dal momento che aveva raccolto i dati relativi alla società Paravia da soggetti terzi (ECS International Italia) e ha effettuato un trattamento in base al citato art. 13, comma 5, lett. a) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, a ECS International Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale misura necessaria per rendere il trattamento dei dati conforme a legge, di predisporre un´informativa in stretta aderenza a quanto previsto dall´art. 13 del Codice, nella quale sia riportata anche l´indicazione dei soggetti terzi ai quali i dati dei clienti potranno essere comunicati;

b. dichiara infondata la segnalazione nei confronti di Fineco Leasing S.p.A. e di TeleLeasing S.p.A. ai sensi degli artt. 143 e 154, comma 1, lett. b) del Codice e dell´art. 12, comma 6 della Deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2007.

Roma, 10 novembre 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli