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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enel s.p.a. - 4 marzo 2010 [1772390]

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[doc. web n. 1772390]

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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enel s.p.a. - 4 marzo 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 13 del 4 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 marzo 2008 nei confronti di Enel s.p.a. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, tramite una lettera pubblicata in data 30 settembre 2007 sul quotidiano La Repubblica, la sig.a Giovanna Vendramin ha segnalato di aver contattato un call center di Enel s.p.a. per assumere informazioni e di aver dovuto comunicare più volte i propri dati anagrafici oltre al codice fiscale;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 19538/54970 del 23 novembre 2007, ritualmente notificata il 3 dicembre 2007, ha formulato un richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice indicando il 17 dicembre 2007 quale termine per adempiere ed evidenziando, nel contempo, le conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata e che, a fronte di tale richiesta, Enel s.p.a. non ha fornito alcun riscontro;

VISTO il verbale n. 7459/54970 del 25 marzo 2008, notificato in data 3 aprile 2008, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal citato rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che la società non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO, inoltre, che Enel s.p.a. non ha fornito riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio ex art. 157 del Codice e che pertanto si è reso così necessario disporre un accertamento ispettivo per definire l´istruttoria preliminare;

VISTO l´art. 164 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alle sue condizioni economiche e alla gravità della violazione, nella misura del massimo pari alla somma di ventiquattromila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Enel s.p.a. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli