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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centro Chirurgico s.r.l. - 21 gennaio 2010 [1772426]

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[doc. web n. 1772426]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centro Chirurgico s.r.l. - 21 gennaio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 4 del 21 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 5 dicembre 2007 nei confronti di Centro Chirurgico s.r.l. con sede in Brandizzo (To), via Malonetto n. 49/a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 19050/53969 datata 19 novembre 2007) e su specifica delega di questa Autorità (n. 19054/53969 del 19 novembre 2007), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 dicembre 2007 dai quali è risultato che la società, tramite il form denominato "contatti" del sito Internet www.glorenzon.it riconducibile al dott. Giorgio Lorenzon, effettua, tra l´altro, una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail) con finalità di informazione e divulgazione culturale e scientifica, senza rendere agli interessati (prevalentemente colleghi del dott. Giorgio Lorenzon) la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 5 dicembre 2007 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione alla inidoneità della predetta informativa;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, tra l´altro, ha evidenziato di possedere "(…) un proprio sito, www.centrochirurgicosrl.it, non attivo", mentre il sito Internet www.glorenzon.it, "(…) è riconducibile al prof. Giorgio Lorenzon ed ha finalità esclusiva di informazione e divulgazione culturale e scientifica, rivolta ai colleghi del titolare del sito (…)". "I riferimenti alla sede Centro Chirurgico (presente nel form contatti del sito Internet  www.glorenzon.it) specificano esclusivamente la sede di ricerca e operatoria", ove, peraltro, i dati personali raccolti tramite il sito www.glorenzon.it  "(…) non vengono raccolte(i) in alcun data base";

LETTO il verbale di audizione del 10 luglio 2008 in cui il delegato della società ha ribadito le argomentazioni difensive sopra richiamate con richiesta di annullamento della contestazione e, in subordine, di applicazione della sanzione nel minimo edittale;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa. La società, pur affermando di non essere titolare dei trattamenti di dati effettuati attraverso il sito www.glorenzon.it, non ha specificato nulla circa la presenza della propria ragione sociale completa, dell´indirizzo e dei recapiti telefonici, nell´intestazione della pagina del sito nonché in quella della pagina del form "contatti", dichiarando in atti che "Sul form di inserimento dati presente sul sito www.glorenzon.it al link www.glorenzon.it/contatti_form.asp non è presente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice". Peraltro, si osserva che, a fronte di un´ulteriore attività istruttoria svolta dall´Ufficio nella stessa data dell´audizione della società, il form "contatti" del sito www.glorenzon.it riportava una sintetica informativa che indicava il Centro Chirurgico s.r.l. quale titolare del trattamento e il dott. Giorgio Lorenzon quale responsabile del medesimo. Inoltre, l´asserita circostanza che i dati non sarebbero raccolti in un database è inconferente, considerato che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, anche la sola raccolta sostanzia un trattamento di dati personali per il quale è necessario rendere agli interessati l´informativa di cui all´art. 13, comma 1 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.glorenzon.it senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Centro Chirurgico s.r.l. con sede in Brandizzo (To), via Malonetto n. 49/a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1772426
Data
21/01/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca