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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fibrille s.r.l. - 18 febbraio 2010 [1772470]

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[doc. web n. 1772470]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fibrille s.r.l. - 18 febbraio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 9 del 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di Fibrille s.r.l. con sede in Torino, piazza Statuto n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 1730/53969 datata 24 gennaio 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 1732/53969 del 24 gennaio 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 febbraio 2008 dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali, contenuti nei curricula inviati da aspiranti collaboratori nell´area amministrativo/commerciale, sulla base di un´inserzione presente sul sito Internet della società www.fibrille.com, senza rendergli un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 4 febbraio 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione alla inidoneità della predetta informativa;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, (dopo aver rilevato che la contestazione datata 4 febbraio 2008 risulta nulla poiché indica un "(…) giorno in cui i verbalizzanti non si trovavano a Torino (…)" con ciò determinando una palese contraddizione con il verbale di operazioni compiute del 5 febbraio 2008), ha evidenziato che "(…) le finalità del sito web sono estranee alla raccolta di dati personali e indi non rientranti fra le attività che devono essere soggette all´informativa sulla privacy" così come si evince dalla stampa del link "lavora con noi" del sito della società (allegato A allo scritto difensivo). Inoltre, così come asserito dal Garante nel provvedimento datato 10 gennaio 2002, "Nel caso di specie l´invio dei curricula a mezzo e-mail è equiparabile all´invio di quelli spontanei a mezzo posta, ai quali non può applicarsi la prescrizione dell´art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (…). Tanto è vero, che la società non richiede i curricula a mezzo del proprio sito onde per cui l´invio è ad iniziativa degli utenti";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa in quanto, l´errata indicazione della data, non comporta de jure la nullità dell´atto amministrativo, a condizione che sussista un altro fatto che dia la certezza della data corretta (Cass. Civ., Sez. I 28 marzo 1983 n. 2214). Nel caso di specie, nonostante il frontespizio del verbale di contestazione indichi la data del 4 febbraio 2008 invece che quella del 5 febbraio, la certezza della data corretta (5 febbraio 2008) è comunque ricavabile sia dal corpo della contestazione che richiama esplicitamente il verbale di operazioni compiute, sia dall´inciso, presente in tutte le pagine da 2 a 5 che riporta "segue verbale di contestazione redatto in data 05.02.2008 nei confronti della Fibrille s.r.l. di Torino". Ciò determina una mera irregolarità che non esclude la validità ed efficacia della contestazione. Risultano poi prive di pregio anche le osservazioni relative alle finalità del sito web "(…) estranee alla raccolta dei dati personali (…)", atteso che, l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, deve essere resa agli interessati a fronte di un trattamento di dati così come definito dall´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice. Ciò considerato, altresì, che nel caso di specie non si ravvisano  casi di esclusione dall´obbligo in argomento. Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla società, risulta in atti (allegato n. 6 al verbale di contestazione), una esplicita richiesta di dati (curriculum) tramite l´offerta di lavoro presente sul sito Internet della società www.fibrille.com. Ciò determina l´applicazione, al caso di specie, della disciplina prevista dal provvedimento del Garante datato 10 gennaio 2002 con specifico riferimento al punto 5;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.fibrille.com  senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Fibrille s.r.l. con sede in Torino, piazza Statuto n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1772470
Data
18/02/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca