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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Ventimiglia - 15 luglio 2010 [1774938]

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[doc. web n. 1774938]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Ventimiglia - 15 luglio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 39 del 15 luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 21 maggio 2009 nei confronti del Comune di Ventimiglia, con sede in Ventimiglia (Im), Piazza della Libertà n. 3, per la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che è stato accertato che il Comune di Ventimiglia in qualità di titolare, ha effettuato trattamenti di dati personali biometrici dei dipendenti mediante l´utilizzo di un sistema sperimentale di controllo degli accessi all´edificio comunale, senza effettuare la prevista notificazione di cui all´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice;

VISTO il verbale n. 11446/58407 del 21 maggio 2009 con cui è stata contestata al predetto Comune la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune, asserendo che "(…) non ha mai considerato, come continua a non considerare (la sperimentazione) come (vero) inizio del trattamento", ha ritenuto di non dover effettuare alcuna notificazione al Garante, atteso che, nel caso di specie, "(…) il dato biometrico non registrava e non rilevava il passaggio o la presenza di persone in ingresso o in uscita (…)". Peraltro, così come rappresentato all´Autorità in data 2 febbraio 2009, il Comune ha comunicato l´intenzione di effettuare i trattamenti di dati biometrici in questione "(…) mediante mail certificata prot. 10386 del 19 maggio 2008 (…) e pertanto tale scritto dev´essere inteso, a tutti gli effetti, quale notificazione richiesta ex art. 37 del Codice (…)" in attuazione di quanto previsto dall´art. 38, comma 5 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del Comune in relazione alla violazione amministrativa per omessa notificazione in quanto, contrariamente a quanto asserito, anche la sperimentazione sostanzia, ai sensi dell´art. 4. comma 1, lett. a) del Codice, un trattamento di dati personali, nel caso di specie, biometrici. Inoltre, il trattamento di tale particolare tipologia di dati determina l´obbligo di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice, senza che sia riscontrabile alcuno dei casi di esclusione previsti dal provvedimento del Garante datato 31 marzo 2004, lett. A), punto 1 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 852561). Si evidenzia inoltre che l´art. 38, comma 2, del Codice prevede che "la notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite (…)", e che il Garante, a tutt´oggi, non ha individuato "altro idoneo sistema per la notificazione" (art. 38, comma 5, del Codice); dal che consegue che la comunicazione inviata via e-mail, il 19 maggio 2008 non è in alcun modo idonea a surrogare la notificazione prevista dagli artt. 37 e 38 del Codice;

RILEVATO che l´attività svolta dal Comune configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta, su una testata giornalistica a livello locale, identificata nel quotidiano "Il Secolo XIX";
VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

al Comune di Ventimiglia, con sede in Ventimiglia (Im), Piazza della Libertà n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Secolo XIX";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli