g-docweb-display Portlet

Modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli ital...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1779678]

Modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero - 2 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate in merito allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente le "modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero in attuazione dell´art. 83, comma 16, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008" (nota del 4 giugno 2010, prot. n. 2010/88170);

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Audit e Sicurezza - Settore sicurezza, Ufficio normative speciali con la quale è stato trasmesso un documento ad integrazione della precedente richiesta (nota del 27 agosto 2010);

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Audit e Sicurezza - Settore sicurezza, Ufficio normative speciali che modifica la precedente nota del 4 giugno 2010 relativamente alla "tipologia di dati trattati" (nota del 3 settembre 2010, prot. n. 2010/125990);

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Audit e Sicurezza - Settore sicurezza, Ufficio normative centrali con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti tecnici concernenti il collegamento INA SAIA (nota dell´11 ottobre 2010, prot. n. 2010/142989);

VISTO il provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007 sul quale il Garante ha espresso il proprio parere in data 25 luglio 2007;

VISTA la documentazioni in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate ha sottoposto al Garante, per l´acquisizione del relativo parere, uno schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente le "modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero in attuazione dell´art. 83, comma 16, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008".

L´art. 83, comma 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "ai fini di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all´art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero, confermano all´Ufficio dell´Agenzia delle entrate competente per l´ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione l´effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell´Agenzia delle entrate (…)."

L´Agenzia ha, inoltre, precisato che le informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´Anagrafe degli italiani residenti all´estero (di seguito AIRE) sono suscettibili di utilizzo ai fini dell´accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni, in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei comuni all´attività di accertamento fiscale ai sensi dell´art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Lo schema di provvedimento in esame prevede, in particolare, quanto segue:

a) Trasmissione dei dati dei residenti all´estero da parte dei comuni all´Agenzia delle entrate. I comuni, entro sei mesi dalla richiesta, devono comunicare all´ufficio dell´Agenzia delle entrate competente per l´ultimo domicilio fiscale la cessazione della residenza nel territorio nazionale dei cittadini italiani che hanno fatto richiesta di iscrizione all´AIRE.

A tal fine i comuni devono inviare i seguenti elementi:

1) nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita dei soggetti che richiedono l´iscrizione all´AIRE;

2) denominazione e codice catastale del comune;

3) data di iscrizione all´AIRE;

4) conferma della cessazione della residenza nel territorio nazionale, quando ci sia l´effettività dell´espatrio e non sia stato attivato il procedimento amministrativo di controllo;

5) conferma dell´avvio di un procedimento di verifica anagrafica (informazione inseribile solo se non si ha la conferma della cessazione della residenza di cui al punto 4);

6) conferma della chiusura del procedimento di conferma di espatrio (informazione inseribile solo se non si ha la conferma della cessazione della residenza di cui al punto 4) nel caso in cui il procedimento amministrativo di controllo abbia accertato l´effettività dell´espatrio del soggetto;

7) conferma della chiusura del procedimento con mancata conferma di espatrio e cancellazione dall´AIRE (informazione inseribile solo se non si ha la conferma della cessazione della residenza di cui al punto 4), nel caso in cui il procedimento amministrativo di controllo abbia accertato la non effettività dell´espatrio del soggetto;

8) eventuali annotazioni del funzionario responsabile della comunicazione e, a seguito di specifica richiesta da parte dell´Ufficio dell´Agenzia che riceve la comunicazione, ulteriore documentazione disponibile;

9) nome, cognome, codice fiscale, telefono e indirizzo e-mail del funzionario responsabile della comunicazione, necessari al solo fine di facilitare la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell´Ufficio dell´Agenzia che riceve la comunicazione.

b) Finalità del trattamento. L´Agenzia ha evidenziato che il suddetto trattamento di dati personali risulta necessario al fine di favorire l´azione di contrasto all´evasione fiscale e contributiva nell´ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell´Agenzia medesima e dei comuni, consentendo l´individuazione dei soggetti che, pur risultando formalmente residenti all´estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell´art. 43, commi 1 e 2, del codice civile (cfr. art 1, d.l. 30 luglio 2005, n. 203; provvedimento del Direttore dell´Agenzia del 3 dicembre 2007).

c) Modalità di trasmissione dei dati. La trasmissione dei suddetti dati avviene in modalità via web tramite il sistema INA-SAIA, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra comuni e Anagrafe tributaria.

Nello specifico, l´Agenzia ha rappresentato che il servizio telematico si basa su una infrastruttura di sicurezza che prevede una porta di accesso dell´Agenzia ai domini applicativi del Centro nazionale per i servizi demografici (Cnsd) inserita in apposita zona di sicurezza della rete telematica dell´Anagrafe tributaria e che utilizza il protocollo Backbone INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) che certifica lo scambio e l´integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori.

OSSERVA

Il Direttore dell´Agenzia delle entrate ha sottoposto al Garante, per l´acquisizione del relativo parere, uno schema di provvedimento concernente le "modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero in attuazione dell´art. 83, comma 16, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008".

Per lo svolgimento delle finalità sopra descritte, l´Agenzia delle entrate ha individuato taluni dati personali riguardanti i cittadini residenti all´estero che i comuni devono trasmettergli via web tramite un meccanismo denominato INA-SAIA.

L´INA è il sistema incardinato nell´infrastruttura tecnologica e di sicurezza del Centro nazionale per i servizi demografici (Cnsd), istituito presso il Ministero dell´Interno-Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servizi Demografici. Tale sistema, alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni, "promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all´indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall´Agenzia delle Entrate" (art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall´art. 1-nonies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, approvato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88 e successivamente dall´art. 50 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122). Il regolamento di gestione dell´INA, adottato con decreto del Ministero dell´Interno n. 240 del 13 ottobre 2005, che recepisce sostanzialmente le osservazioni formulate dall´Autorità (nota del 13 febbraio 2004), prevede, in particolare l´utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni improntato agli standard internazionali ISO 1779 E BS 7799, ritenuto idoneo a garantire la sicurezza dei dati trattati in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 31 e seguenti del Codice nonché nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (All. B) al Codice).

In tale quadro, il Garante non ha rilievi da formulare sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in esame.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente le "modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni relative alla richiesta di iscrizione nell´anagrafe degli italiani residenti all´estero, in attuazione dell´art. 83, comma 16, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008".

Roma, 2 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli