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Delibera CICR relativa all'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea ai sistemi informazione creditizia - 16 dicembre 2010 [...

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[doc. web n. 1779694]

Delibera CICR relativa all´accesso dei finanziatori degli Stati membri dell´Unione europea ai sistemi informazione creditizia - 16 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Con nota del 3 dicembre 2010 la Banca d´Italia ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) volta a dare attuazione all´articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall´articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

La predetta disposizione normativa, in attuazione della direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, prevede che "i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l´accesso dei finanziatori degli Stati membri dell´Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica", demandando, appunto, al CICR l´individuazione delle condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Lo schema di deliberazione precisa che l´accesso alle banche dati riguarda i finanziatori degli Stati membri dell´Unione europea abilitati all´esercizio dell´attività di credito ai consumatori in conformità della legislazione dello Stato di origine o in cui comunque operano, i quali intendono acquisire informazioni creditizie su un consumatore che abbia chiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla citata direttiva 2008/48/CE.

L´accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell´Unione Europea diversi dall´Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia, in particolare per quanto riguarda i costi e la qualità del servizio di accesso ai dati, le modalità per la sua fruizione, la tipologia di informazioni fornite.

Infine, lo schema di deliberazione prevede che i gestori delle banche dati possano subordinare l´accesso dei finanziatori alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore. Tale specifica previsione – si legge nella relazione illustrativa – tende a salvaguardare, in maniera proporzionata, il c. d. "principio di reciprocità" su cui si fondano le banche dati sul credito operanti in Italia, in base al quale l´accesso è consentito soltanto ai finanziatori che forniscono a loro volta le informazioni creditizie in loro possesso.

RILEVATO

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di deliberazione che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici nel corso di una riunione e di successivi contatti informali a livello tecnico, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi all´applicazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, alla finalità dell´accesso, che deve essere esclusivamente quella di valutazione del merito di credito del consumatore, e ai soggetti cui possono riferirsi le informazioni, vale a dire al solo consumatore e ai "soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido", in linea con quanto previsto dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

L´odierno schema di deliberazione recepisce le indicazioni rese dall´Ufficio del Garante e pertanto non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) recante attuazione dell´articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall´articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Roma, 16 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli