g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roadhouse Grill Padova s.r.l. - 19 maggio 2010 [1781754]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1781754]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roadhouse Grill Padova s.r.l. - 19 maggio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 33 del 19 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comune di Padova – Settore Polizia Municipale predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di accertamento di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 10 maggio 2008 nei confronti di Tito Stampacchia, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 23 gennaio 1972, nella sua qualità di amministratore unico-legale rappresentante della Roadhouse Grill Padova s.r.l., con sede in Castelvetro di Modena (Mo), via Modena n. 53, ora Roadhouse Grill Italia s.r.l. avente la medesima sede, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la predetta Polizia Municipale, nello svolgimento di attività di controllo di polizia amministrativa effettuate in data 12 aprile 2008, ha constatato che la società effettua trattamenti di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza composto da 12 telecamere ubicate sia all´interno che all´esterno dei propri locali, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 10 maggio 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che la società non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non avendo inviato all´Autorità scritti difensivi e documenti né avendo chiesto di essere sentita);

RILEVATO che la società effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b)  del  Codice )  per  mezzo  di  un  sistema  di  videosorveglianza,  senza  rendere  agli  interessati,
attraverso gli appositi cartelli, l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTO l´art. 2504 bis del codice civile che disciplina gli effetti della fusione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

alla Roadhouse Grill Italia s.r.l., con sede in Castelvetro di Modena (Mo), via Modena n. 53, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 19 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1781754
Data
19/05/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca