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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Easynetwork s.r.l. - 7 ottobre 2010 [1782033]

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[doc. web n. 1782033]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Easynetwork s.r.l. - 7 ottobre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 46 del 7 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza di Roma predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 9 giugno 2008 nei confronti di Easynetwork s.r.l., con sede in Roma, via Pinerolo n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione inviata dal sig. Roberto Martorana il 14 febbraio 2007, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito ex art 157 del Codice (n. 9950/53393 del 23 aprile 2008), delegando il predetto Comando nucleo speciale (n. 10236/53969 del 28 aprile 2008) che ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 21 maggio 2008 dai quali è risultato che Easynetwork s.r.l. ha trattato i dati personali del segnalante, inviando tre comunicazioni di natura promozionale a mezzo fax sull´utenza telefonica XY, in un caso fornendo in calce alla comunicazione un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice, e negli altri due omettendo di renderla;

VISTO il verbale n. 102 datato 9 giugno 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal predetto rapporto non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, evidenziando che il numero telefonico al quale sono stati inviati i tre fax oggetto della segnalazione "(…) è stato preso (…) da database acquistati da ditte specializzate (…)" con apposito contratto, ha ritenuto di non essere sottoposta agli " (…) obblighi derivanti dalla legge sulla riservatezza e quindi sul consenso. In tal senso anche un provvedimento del Garante del 14 luglio 2005". Inoltre, ha rilevato il difetto di legittimazione ad agire del sig. Martorana, poiché "i fax in questione risultano ricevuti da una persona giuridica, precisamente la società Cigana", nella quale non è provato che il segnalante rivesta alcuna qualifica, né che lo stesso sia intestatario dell´utenza telefonica cui i fax sono stati inviati;

RITENUTO che le argomentazione addotte non risultano idonee in ordine a quanto contestato, poiché, in base alla previsione dell´art. 13, comma 4, del Codice, l´informativa, qualora, come nel caso di specie, i dati personali non vengano raccolti presso l´interessato, deve essere resa al momento della registrazione o della prima comunicazione. Risulta, invece, provato in atti che, a fronte almeno di due delle tre comunicazioni commerciali inviate al segnalante, la società non ha provveduto a fornire alcuna informativa agli interessati; nel terzo caso l´informativa fornita è comunque inidonea in quanto non riporta tutti gli elementi previsti dall´art.13, con particolare riferimento alle lett. a), d) e f) del predetto articolo del Codice, non consentendo così all´interessato di acquisire gli elementi essenziali per esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice. Quanto alla carenza di legittimazione, a differenza di quanto ritenuto, si rileva che l´accertamento della violazione non è scaturito direttamente dalla segnalazione del sig. Martorana, bensì dall´attività di controllo effettuata per mezzo della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, disposta dall´Autorità nell´ambito dell´attività ispettiva eseguita sulla base dell´art. 16 del Regolamento n. 2/2007. Il potere di controllo dell´Autorità non presuppone necessariamente un impulso (segnalazione, reclamo, ricorso) di un interessato, potendo essere effettuato anche d´ufficio sulla base di quanto previsto dall´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice;

RILEVATO, pertanto, che la società Easynetwork s.r.l. ha inviato fax di natura promozionale senza rendere la dovuta informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Easynetwork s.r.l.. con sede in Roma, via Pinerolo n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti 

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli