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Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e trattamento di dati sensibili - 3 febbraio 2011 [1790408]

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[doc. web n. 1790408]

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e trattamento di dati sensibili - 3 febbraio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 045 del 3 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante in ordine ad alcune proposte di modifica del decreto interministeriale 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (infra: "Fondo").

Il citato decreto, adottato ai sensi dell´articolo 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68, istitutiva del Fondo, prevede alcuni flussi di dati identificativi delle persone disabili fra le Regioni o le Province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l´articolo 2, comma 4, del decreto stabilisce: "Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresì nella comunicazione: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. n. 915 e successive modifiche; presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità; data di assunzione;  tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto.".

Il successivo articolo 6 del medesimo decreto prevede che le Regioni e le Province autonome trasmettano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero, per il successivo inoltro all´Unione europea, una relazione recante, fra l´altro, l´indicazione dei seguenti dati: "codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di studio, percentuale di riduzione della capacita lavorativa o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo o psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità …".

RILEVATO

1. Nell´ambito dei lavori di un tavolo tecnico tra le Regioni e l´Ufficio del Garante è stata rilevata la mancanza di una base normativa idonea a legittimare i predetti flussi di dati, peraltro sensibili, degli interessati, posto che i trattamenti di dati personali di tale natura sono consentiti solo ove previsti da norme di legge o di regolamento (art. 20 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

L´Amministrazione interessata ha rilevato, peraltro, che la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di dati identificativi delle persone disabili non risulta, in effetti, necessaria - alla luce della normativa vigente, anche europea – in relazione alle finalità attribuite dalla legge al predetto dicastero in tale materia (riparto del Fondo; verifiche e valutazioni), finalità che possono, comunque, essere perseguite mediante il trattamento di soli dati anonimi.

Conseguentemente, la stessa Amministrazione ha ritenuto di modificare le disposizioni del decreto in questione espungendo dagli articoli 2, comma 4, e 6, comma 2, ogni riferimento a dati identificativi delle persone disabili e inserendo in quest´ultima disposizione un rinvio espresso alle norme europee cui le relazioni delle Regioni devono conformarsi (Regolamenti della Commissione nn. 800/2008 e  794/2004).

2. A completamento della disciplina, al citato articolo 6 è aggiunto un nuovo comma volto a prevedere espressamente, in capo alle Regioni e alle Province autonome, l´obbligo di conservazione dei dati dettagliati relativi agli incentivi erogati in virtù dell´articolo 13 della legge 68/99; ciò, al fine di renderli disponibili sia per i controlli in ambito europeo, sia per le verifiche e valutazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell´art. 13, comma 10, delle legge n.  68/1999.

RITENUTO

Il Garante ritiene condivisibili le modifiche che si intendono apportare al decreto.

Quelle volte ad espungere ogni riferimento a dati identificativi delle persone disabili rendono, infatti, conforme il decreto al quadro normativo vigente in materia, anche europeo; la previsione espressa dell´obbligo di conservazione dei dati di cui al nuovo comma dell´articolo 6 risulta, a sua volta, in linea con le pertinenti disposizioni normative vigenti (art. 10, Reg. n. 800/1988; art. 13, l. n. 68/1999; schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle Regioni e delle Province autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice, sul quale il Garante ha espresso parere il 13 aprile 2006, scheda 9).

Per questi motivi, il Garante non ha osservazioni da formulare in relazione alle proposte di modifica del decreto 4 febbraio 2010 prospettate nell´odierna richiesta di parere.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di proposte di modifica del decreto interministeriale 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all´articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli