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Provvedimento del 19 gennaio 2011 [1793490]

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[doc. web n. 1793490]

Provvedimento del 19 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 021 del 19 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 ottobre 2010, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, nei confronti di B.M.W. Financial Services Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, che nel novembre 2006 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la predetta società per l´acquisto di un´autovettura (garantito da fideiussione), ha ribadito l´istanza già avanzata in sede di interpello preventivo ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e da altri s.i.c. che eventualmente conservino la medesima informazione, eccependo l´illegittimità del trattamento posto in essere lamentando, in particolare, la mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai medesimi sistemi di informazioni creditizie previsto dall´art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 ottobre 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 novembre 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 novembre 2010, con cui la società resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Luschi, ha affermato che "a seguito di ritardi nei pagamenti" ha provveduto ad inviare "note di diffida ai debitori, sia al contraente sia ai fedeiussori," contenenti espressamente il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (delle quali ha allegato copia), precisando anche di aver fatto sottoscrivere all´interessato e ai due fideiussori apposita informativa al momento della stipula del contratto;

VISTA la nota pervenuta via fax il 14 dicembre 2010 con cui il ricorrente ha insistito nella richiesta avanzata con il ricorso, eccependo di non avere mai ricevuto la comunicazione di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico e chiedendo alla controparte la produzione di "documentazione idonea a provare l´invio delle note di diffida allegate";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti, comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito finalizzato erogato dalla resistente, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente ai s.i.c. di riferimento in relazione ai ritardi nei pagamenti del finanziamento in questione è stata effettuata in modo lecito; ciò, in quanto la società resistente ha, nel corso del procedimento, fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio del c.d. preavviso di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie, attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver fornito all´interessato tale comunicazione che, nel caso specifico, risulta inviata con separate lettere anche ai due fideiussori; rilevato, pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dai s.i.c. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 19 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1793490
Data
19/01/11

Tipologie

Decisione su ricorso