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Provvedimento del 19 gennaio 2011 [1793502]

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[doc. web n. 1793502]

Provvedimento del 19 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 022 del 19 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso in via d´urgenza presentato al Garante il 12 ottobre 2010 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Pierluigi Di Tomassi, nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e Banca d´Italia, con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario per mancanza di provvista, ha chiesto il blocco e/o la cancellazione e/o la rettifica di tale iscrizione dal medesimo archivio, sostenendo di aver provveduto nei termini ad effettuare il pagamento tardivo del titolo e a fornire a Poste Italiane S.p.A. la prova del pagamento stesso; rilevato che il ricorrente ha dichiarato che tale iscrizione si ripercuote oltre la sua "sfera personale riverberando effetti (…) ancora più gravi, nei confronti della società (…) amministrata che di fatto non può più operare sul mercato,(…)"; rilevato che il ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 ottobre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 10 dicembre 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire via fax il 5 novembre 2010 e la successiva memoria depositata in data 11 novembre 2010 con le quali la Banca d´Italia ha, tra l´altro, sostenuto che secondo la normativa che disciplina l´archivio C.a.i., solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla responsabilità dell´esattezza e della completezza dei dati trasmessi all´archivio e ad essi soltanto spetterebbe disporre, ai sensi dell´art. 5 del regolamento della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 (modificato il 16 marzo 2005), "la cancellazione e la rettifica dei dati dall´archivio (…), anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali"; rilevato che la stessa resistente ha rilevato che il ricorso sarebbe, peraltro, inammissibile non avendo il ricorrente provveduto all´inoltro alle resistenti dell´interpello previsto dall´art. 146 del Codice e avendo fornito solo generiche motivazioni in ordine al pregiudizio imminente ed irreparabile che giustificherebbe l´omissione di tale adempimento;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 novembre 2010 e la successiva memoria inviata in data 25 novembre 2010 con le quali Poste Italiane S.p.A., nel ricostruire le vicende che hanno portato all´iscrizione contestata, ha confermato la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di non poter cancellare il nominativo del ricorrente dall´archivio C.a.i. non essendo stato prodotto per tempo l´originale della quietanza di pagamento con firma  autenticata del portatore del titolo, come previsto dalle pertinenti disposizioni normative (Legge n. 386 del 15.12.1990 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari", come modificata dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"); sul punto la resistente ha sostenuto che: a) l´assegno emesso in data 31 maggio 2010 per euro 443,00 era rimasto impagato per mancanza della necessaria provvista sia al momento della presentazione del titolo in data 1° giugno 2010 che al momento della seconda presentazione in stanza di compensazione in data 7 giugno 2010; b) la lettera di "preavviso di revoca" prevista dalla legge n. 386/1990 è stata inviata con raccomandata a.r. in data 11 giugno 2010 che il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di aver ricevuto; c) la prova del pagamento tardivo del titolo, allegata al ricorso, non era mai stata precedentemente portata a conoscenza di Poste, reca la data del 6 settembre 2010 ed è quindi successiva alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, indicato nel preavviso di revoca; d) il ricorrente non è pertanto riuscito ad evitare l´iscrizione presso l´archivio C.a.i. cui Poste nel frattempo aveva già lecitamente provveduto; d) secondo le disposizioni applicabili in materia per evitare l´iscrizione in C.a.i. non solo il pagamento tardivo del titolo ma anche la stessa prova di tale pagamento deve essere fornita al trattario (in questo caso Poste) entro i termini e con le forme puntualmente previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 147, comma 1, lett. b), del Codice; rilevato, infatti, che i presupposti d´urgenza non possono ritenersi integrati dalla semplice enunciazione delle difficoltà che il ricorrente incontrerebbe nell´esercizio della propria attività economica, posto che l´interessato avrebbe dovuto più specificamente provare il pregiudizio concreto cui sarebbe stato esposto per il decorso del breve termine previsto dall´art. 146 del Codice, per la proposizione del necessario interpello preventivo; rilevato, peraltro, che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio  C.a.i. è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 19 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1793502
Data
19/01/11

Tipologie

Decisione su ricorso