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Provvedimento del 26 gennaio 2011 [1793773]

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[doc. web n. 1793773]

Provvedimento del 26 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 027 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 22 ottobre 2010, proposto nei confronti dell´Azienda USL 2 di Lucca con cui XY, in qualità di erede della madre defunta, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la comunicazione, in forma intelligibile, di tutti i dati personali della de cuius conservati negli archivi dell´azienda sanitaria resistente, nonché, seppure in modo generico, l´indicazione degli estremi identificativi degli eventuali responsabili del trattamento eventualmente designati e dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 ottobre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 17 dicembre 2010 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 novembre 2010, con la quale il titolare del trattamento ha rilevato di aver "sempre prontamente risposto alle richieste del XY", nonostante le difficoltà legate al notevole lasso di tempo trascorso e all´utilizzo, all´epoca dei fatti, di archivi non automatizzati, provvedendo a tal fine a richiedere "a tutte le unità operative dell´Azienda se i dati della Sig.ra KW fossero contenuti nei rispettivi archivi", come comprovato dalle "decine di e-mail" allegate al relativo fascicolo; il titolare, nel riprodurre il contenuto di una nota inviata all´interessato in data 5 novembre 2010, ha inoltre dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "è emerso dai nostri archivi cartacei dell´anno 1986 che i dati riguardanti la Sig.ra KW sono contenuti unicamente nel registro dei decessi del giorno 19/6/1986. Il decesso è avvenuto durante il tragitto verso il nosocomio a seguito di un gravissimo trauma cranico encefalico (accidentale)";

VISTA la nota, datata 23 novembre 2010, con la quale il ricorrente, lamentando la "mancata esaustività" del riscontro ricevuto, ha rappresentato la necessità di ottenere "ulteriori informazioni per capire la dinamica del decesso, le cure e gli accertamenti che eventualmente sono stati prestati" alla de cuius "anche durante il tragitto verso l´ospedale e da parte di chi nell´occasione del sinistro stradale in cui è stata coinvolta il 18 giugno 1986";

VISTA la nota, datata 13 dicembre 2010 con cui l´azienda sanitaria resistente, nel richiamarsi a quanto già dichiarato nella precedente memoria, ha aggiunto che "a seguito delle precisazioni fornite (…) dal sig. XY (…) questa Azienda è riuscita a rintracciare, oltre i dati contenuti nel registro di causa di morte (…) anche i dati contenuti nel registro dell´obitorio", mentre non risulta "registrato (…) alcun accesso in pari data al Pronto Soccorso" né alcun dato riferito alla de cuius "sui registri cartacei dei ricoveri dal 1960 al 1986"; il titolare ha inoltre precisato che "all´epoca non era attivata presso la USL la Centrale operativa 118 ed il servizio di ambulanza era gestito dalle Associazioni di volontariato" dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non disporre pertanto di "alcun dato relativo al trasporto della Sig.ra KW, se non quello riportato nel registro di morte" già comunicato al ricorrente;

VISTA la nota, datata 10 gennaio 2011, con cui il ricorrente, nel lamentare l´incompletezza del riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere, in particolare, "copia della scheda di morte con il quale il medico ha accertato la morte" della persona defunta cui i dati si riferiscono, nonché "le indicazioni relative al servizio di volontariato che ha effettuato il trasporto (…) verso l´ospedale";

VISTA la nota, inviata via fax in data 20 gennaio 2011, con cui la resistente ha comunicato che "la scheda di morte su modulistica Istat, richiesta dal sig. XY, all´epoca dei fatti non era ancora in uso presso questa Azienda sanitaria" precisando di non essere riuscita a risalire al "nominativo dell´Associazione di Volontariato che ha soccorso la sig.ra KW"; l´azienda sanitaria, nel fornire l´indicazione del nominativo delle Associazioni di volontariato che all´epoca operavano sul territorio di competenza della medesima, ha tuttavia manifestato la propria disponibilità a prestare assistenza all´interessato nell´ulteriore attività di ricerca dei dati richiesti;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente mediante la comunicazione dei dati rinvenuti, tenuto conto del lasso di tempo trascorso rispetto all´epoca cui gli stessi si riferivano;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO  che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1793773
Data
26/01/11

Tipologie

Decisione su ricorso