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Provvedimento del 26 gennaio 2011 [1793786]

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[doc. web n. 1793786]

Provvedimento del 26 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 028 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 ottobre 2010 nei confronti di Banca Carige S.p.A., con il quale Mario Franco Benso (rappresentato e difeso dall´avv. Simone Izar), in qualità di procuratore generale di Anna Milone di Sant´Elia, erede legittima di Antonino Milone di Sant´Elia (fratello della stessa, defunto il 27 luglio 2007 e già correntista presso il predetto istituto di credito), ha ribadito le richieste già formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (alle quali aveva ricevuto un riscontro inidoneo) nei confronti della medesima società, volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di "tutti i dati personali conservati o comunque detenuti presso l´istituto bancario in relazione ai rapporti contrattuali riferibili al de cuius (ancorché estinti) ed ogni altra informazione utile ai fini di una completa ed analitica ricostruzione, da parte dell´erede, di tutti i rapporti e le operazioni di natura patrimoniale intrattenuti e gestiti con e dall´istituto nel periodo successivo al giugno 1997, nell´interesse del signor Antonino Milone di Sant´Elia o delle società a lui riconducibili"; il tutto, con liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 ottobre 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 20 dicembre 2010 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 12 novembre 2010, con la quale la banca resistente ha, tra l´altro, inviato al ricorrente "gli estratti conto della polizza a custodia n° XY cat. 11, a decorrere dall´anno 2000 (…) alla data di estinzione (…)" e "gli estratti conto della polizza a custodia n° KW cat. 61, dalla data di accensione a quella di estinzione (…)", nonché copie di altri documenti e ulteriori informazioni relative ai rapporti anche contrattuali intrattenuti dal de cuius;

VISTO il fax inviato il 18 novembre 2010, con il quale il ricorrente, nel dare atto dell´avvenuta comunicazione di numerose informazioni richieste, ha lamentato l´incompletezza del riscontro ottenuto in relazione a: "a) copia dell´operazione di estinzione della polizza a custodia n. KW cat. 61; b) informazioni sulla destinazione dei titoli depositati nella predetta polizza n. KW cat. 61; c) copia della contabile di estinzione della gestione patrimoniale n. XY";

VISTE le note inviate via fax il 2 dicembre 2010 e l´11 gennaio 2011 con cui la resistente ha integrato i riscontri già forniti, come richiesto dal ricorrente, precisando di non poter fornire ulteriore documentazione essendo "nell´impossibilità di produrre estratti conto relativi al periodo antecedente" al 2000, "essendo ormai decorso il termine decennale ex art. 2220 c.c. relativo all´obbligo di conservazione delle scritture contabili (…)";

VISTA la nota inviata via fax il 13 gennaio 2011 con la quale il ricorrente ha ritenuto comunque "soddisfacenti le informazioni sin qui ottenute";

RITENUTO, anche alla luce di quanto comunicato dal ricorrente, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Carige S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Carige S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1793786
Data
26/01/11

Tipologie

Decisione su ricorso