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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda trasporti di Messina - 17 novembre 2010 [1813927]

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[doc. web n. 1813927]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda trasporti di Messina - 17 novembre 2010*

Registro delle deliberazioni
Del. n. 55 del 17 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 maggio 2009 nei confronti dell´Azienda trasporti di Messina, con sede in Messina, via Giuseppe La Farina n. 336, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

CONSIDERATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, dopo aver effettuato un´attività di controllo ai sensi dell´art. 157 del Codice (richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice n. 1073/53969 datata 20 gennaio 2009) appositamente delegata (nota n. 1083/53969 del 20 gennaio 2009), ha contestato all´Azienda di aver trattato i dati personali, anche di natura sensibile, delle persone che, per richiedere il rilascio di tessere a titolo gratuito per la circolazione su mezzi di trasporto, devono esibire documentazione medica attestante il grado di invalidità, senza rendere loro la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che successivamente, l´Ufficio, dall´esame degli atti, ha rilevato anche la sussistenza della violazione dell´art. 26 del Codice per aver l´Azienda, in conseguenza dell´omessa informativa, trattato dati di natura sensibile senza il consenso degli interessati;

VISTO il verbale n. 11060/62902 del 19 maggio 2009 con cui è stata contestata alla predetta Azienda la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 26 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che l´Azienda si è avvalsa della facoltà di estinguere, mediante l´oblazione  la sanzione amministrativa relativa all´informativa;

RILEVATO inoltre dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell´art. 26 del Codice;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´Azienda ha rilevato che "(…) le violazioni oggi contestate (…) risultano già rilevate nel precedente verbale della Guardia di Finanza, e quindi, assorbite dalla successiva contestazione e pagamento";

RITENUTO che le osservazioni prodotte non consentono di superare le argomentazioni poste alla base della contestazione atteso che il pagamento in misura ridotta di cui all´art. 16 della legge n. 689/1981 relativo alla contestazione effettuata dalla Guardia di finanza non produce alcun effetto estintivo in ordine alla distinta fattispecie prevista dall´art. 26, sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice oggetto di un distinto, ancorchè collegato, procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che l´Azienda ha effettuato un trattamento di dati sensibili (art. 4 comma 1, lett. a) e b) e d) del Codice) senza acquisire validamente il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 26 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 26 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di ventimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda trasporti di Messina, con sede in Messina, via Giuseppe La Farina n. 336, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dal´ art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Azienda di pagare la somma di euro 20.00,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 17 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

 

 

*Con sentenza resa in data 9 novembre 2018 (n. 2117/2018 RG n. 912/2011) il Tribunale civile di Messina ha annullato l’ordinanza predetta. 

 

Scheda

Doc-Web
1813927
Data
17/11/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca