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Provvedimento del 14 aprile 2011 [1816144]

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[doc. web n. 1816144]

Provvedimento del 14 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 14 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 15 febbraio 2011 con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci, reiterando l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto all´Associazione Madonna di Fatima - Maria Stella della Nuova Evangelizzazione di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano trattati dalla resistente ai fini dell´invio di comunicazioni indesiderate tramite servizio postale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 7 marzo 2011, con cui l´Associazione resistente, per il tramite degli avv.ti Pietro Sciumé e Angelo Ippoliti, nel richiamare il contenuto del riscontro già in parte fornito anteriormente alla proposizione del ricorso, ha sostenuto, in riferimento allo specifico profilo dell´origine dei dati, che gli stessi sarebbero stati estratti da una banca dati "acquistata dalla società Doss s.a.s", modificando in tal modo la risposta fornita precedentemente sul punto;

VISTA la nota, datata 9 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Associazione Madonna di Fatima - Maria Stella della Nuova Evangelizzazione nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Associazione Madonna di Fatima - Maria Stella della Nuova Evangelizzazione, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli