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Provvedimento del 14 aprile 2011 [1816155]

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[doc. web n. 1816155]

Provvedimento del 14 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 146 del 14 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 5 gennaio 2011, nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Carluccio, ha ribadito la richiesta – formulata con previo interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la comunicazione, mediante consegna di copia del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, dei dati che lo riguardano riferiti alle condizioni applicabili al rapporto finanziario, nonché "delle voci di credito per sorte, interessi e spese a carico del ricorrente", e  l´indicazione  dei sistemi di informazione creditizia cui é stata effettuata la segnalazione "in sofferenza" degli insoluti imputati all´interessato, con contestuale indicazione di date e importi; il ricorrente ha inoltre chiesto la comunicazione delle registrazioni delle telefonate che il medesimo afferma di aver ricevuto da parte del titolare del trattamento, e dirette al recupero del credito vantato da quest´ultimo, chiedendo di conoscere il nominativo dei soggetti incaricati dell´attività di recupero e opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei suoi dati a tale scopo; l´interessato ha infine chiesto la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 marzo 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note, datate 3 e 4 febbraio 2011, con cui la società resistente, nel richiamare il contenuto del riscontro già fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di aver provveduto ad inviare al ricorrente copia del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, pur esulando, a suo avviso, la relativa richiesta dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali,  e ritenendo con ciò soddisfatta anche la richiesta volta ad ottenere l´estratto delle condizioni generali applicate al rapporto; la resistente ha inoltre sostenuto di aver provveduto, a fronte della genericità della richiesta avanzata in proposito dal ricorrente, ad indicare i gestori dei sistemi di informazione creditizia cui è stata effettuata la segnalazione degli insoluti facenti capo all´interessato, allegando altresì copia delle visure effettuate presso i medesimi; con riguardo all´istanza volta ad ottenere "distinta indicazione di interessi e spese" il titolare del trattamento ha rilevato che "trattasi di informazioni da ritenersi già a conoscenza del ricorrente, in quanto contenute negli estratti conto inviati mensilmente nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale e di cui il ricorrente non risulta aver mai contestato la ricezione né il contenuto", trasmettendo tuttavia nuovamente al ricorrente copia degli "estratti conto dal dicembre 2009 al dicembre 2010", periodo di tempo cui si riferiscono gli insoluti contestati; la società resistente ha infine dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver effettuato registrazioni delle "telefonate di sollecito di pagamento", dirette al sig. XY ed eseguite da una società incaricata, reputando priva di legittimo fondamento l´opposizione a tale trattamento, non essendo lo stesso "subordinato al consenso dell´interessato"; la resistente ha infine precisato che, nel tempo intercorso tra l´avvio dell´attività di recupero stragiudiziale del credito e l´interpello preventivo avanzato dal ricorrente, in luogo degli insistenti solleciti che quest´ultimo afferma di aver subìto, gli operatori del recupero si sarebbero limitati a contattare l´interessato in sole tre occasioni (precisamente nelle date dell´11.08.10, del 16.09.10 e del 28.09.10);

VISTA la nota, datata 10 febbraio 2010, con cui il ricorrente, nel lamentare la parzialità del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha, in particolare, ribadito la richiesta volta a conoscere la comunicazione, in forma distinta, delle voci di credito per sorte, interessi e spese a suo carico ritenendo che "nemmeno il (tardivo) riscontro avvenuto solo in occasione della presentazione del ricorso permette di verificare la reale posizione debitoria"; l´interessato ha inoltre reiterato l´istanza volta a conoscere "i nominativi degli incaricati al recupero del credito" da cui è stato contattato "quantomeno in riferimento alle telefonate (…) pacificamente intercorse nelle date dell´11.08.10, 16.09.10 e 28.09.10", ritenendo che "la comunicazione degli estremi identificativi di tali incaricati risulta, ad ogni modo, compresa nella richiesta di comunicazioni delle registrazioni e ne costituisce specificazione" e manifestando nuovamente opposizione per motivi legittimi, "quale il rispetto della vita privata", al trattamento "dei suoi numeri telefonici da parte degli incaricati del recupero credito del Santander";

VISTA la nota, datata 16 marzo 2011, con cui la resistente ha sostenuto, in primo luogo, che "appare pretestuosa l´affermazione secondo la quale non sia stata comunicata la reale posizione debitoria del ricorrente, avendo provveduto a ritrasmettere, in allegato al (…) precedente riscontro, tutti gli estratti conto relativi al periodo nel quale sono intervenuti gli inadempimenti imputabili al sig. XY", confermando altresì che "le telefonate di sollecito di pagamento effettuate nei confronti del ricorrente non sono mai state oggetto di registrazione" e comunicando che, da ulteriori accertamenti effettuati, è emerso che l´attività di contatto telefonico, finalizzato al recupero del credito, sia stata svolta da operatori esterni all´istituto resistente, di cui ha indicato il nominativo pur ritenendo che tale richiesta sia stata avanzata per la prima volta con il ricorso; la società resistente ha infine ribadito, riguardo all´opposizione all´ulteriore trattamento per finalità di recupero del credito manifestata dal ricorrente, "l´irrevocabilità del menzionato trattamento (...) senz´altro necessario a fronte degli inadempimenti contrattuali posti in essere" dal medesimo;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, l´attività di recupero crediti posta in essere dal titolare del trattamento per il tramite di società esterne non risulta essere stata eseguita con modalità lesive della dignità dell´interessato; la generica esigenza, paventata dal ricorrente, di tutela della riservatezza non può infatti, in un´ottica di contemperamento dei contrapposti interessi, inibire la facoltà del titolare del trattamento, a fronte del mancato adempimento imputabile alla controparte, di ricorrere al lecito strumento dell´attività di recupero stragiudiziale del credito purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni adottate in tal senso dall´Autorità (provv. del 30 novembre 2005 "Liceità, correttezza e pertinenza nell´attività di recupero crediti", pubblicato sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1213644);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla opposizione all´ulteriore trattamento finalizzato all´attività di recupero del credito manifestata dal ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste avendo la società resistente fornito un riscontro sufficiente, seppure, in parte, solo dopo la presentazione del ricorso; il titolare del trattamento infatti, pur non essendo gravato di uno specifico obbligo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali che garantisce l´accesso ai dati personali, ma non il diritto ad ottenere copia dei supporti su cui tali dati risultano registrati, ha, in particolare, prodotto copia del contratto intercorso tra le parti, nonché copia degli estratti conto del periodo temporale cui si riferiscono le contestate inadempienze e da cui sono desumibili i dati richiesti dal ricorrente;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dell´interessato di adire la competente Autorità giudiziaria al fine di far valere le eventuali azioni connesse al rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, con particolare riguardo alle prestazioni dedotte ad oggetto del medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore trattamento per finalità di recupero del credito;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli