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Provvedimento del 21 aprile 2011 [1817214]

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[doc. web n. 1817214]

Provvedimento del 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Zompì) si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitando il blocco o la cancellazione o la sospensione della visibilità) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.n.c. di XY e ZX nell´ambito dei prodotti informativi dalla stessa distribuiti, tenuto conto che il fallimento è stato chiuso nel giugno 2005;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 febbraio 2011 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Zompì), non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito l´opposizione in esso manifestata in considerazione sia dell´avvenuta chiusura del fallimento sia del tempo trascorso dalla sentenza dichiarativa dello stesso (2 maggio 2001); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 18 marzo 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha preliminarmente eccepito l´inammissibilità del ricorso, posto che l´interpello preventivo, firmato dal solo legale del ricorrente, non era accompagnato dalla copia della procura allo stesso conferita per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice; rilevato che la società, nel merito, ha sostenuto la liceità del trattamento effettuato, ritenendo comunque, in attesa degli approfondimenti in corso presso l´Autorità in materia di informazioni commerciali e alla luce del tempo trascorso dall´apertura e chiusura del fallimento in questione, di aderire alla richieste del ricorrente, provvedendo "alla sospensione temporanea della visualizzazione dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento della KW s.n.c. di XY e ZX all´interno del Dossier persona riferito" all´interessato "ed in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla predetta società" (copia di tale "Dossier Persona" aggiornato risulta allegato alla nota);

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto che, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta che all´interpello preventivo inviato alla società resistente dal legale del ricorrente sia stata allegata copia della procura rilasciata da quest´ultimo così come richiesto dall´art. 9 del Codice;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli