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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bitmovers s.r.l. - 23 dicembre 2010 [1817538]

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[doc. web n. 1817538]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bitmovers s.r.l. - 23 dicembre 2010

Registro delle deliberazioni
n. 64 del 23 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza di Roma predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 26 novembre 2008 nei confronti di Bitmovers s.r.l., con sede in Torino, Strada Comunale da Bertolla all´Abbadia di Stura n. 151, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2225253969 datata 6 ottobre 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 2338/53969 del 9 ottobre 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 26 novembre 2008 dai quali è risultato che la società, in qualità di titolare, effettua, tra l´altro, una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) tramite un apposito form del sito Internet www.facilemeeting.it al fine di fornire, agli interessati, il servizio richiesto (prova gratuita del servizio di videoconferenza “live meeting”) senza rendergli la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 287 del 26 novembre 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato, in quanto titolare del trattamento, un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) procedendo ad una raccolta di dati personali tramite un apposito form del sito Internet www.facilemeeting.it al fine di fornire agli interessati il servizio richiesto (prova gratuita del servizio di videoconferenza "live meeting") omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Bitmovers s.r.l., con sede in Torino, Strada Comunale da Bertolla all´Abbadia di Stura n. 151, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1817538
Data
23/12/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca