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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821346]

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[doc. web n. 1821346]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 201 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 31 dicembre 2010 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento di una qualifica superiore) ha chiesto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti in una comunicazione indirizzata da un dirigente dell´Ufficio legale ad altro responsabile dell´istituto medesimo in relazione alla "conferma della (…) valutazione professionale di "sufficiente" per l´anno 2009";

VISTO il ricorso presentato il 16 febbraio 2011 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha ribadito la propria richiesta, chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 aprile 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 7 e 13 marzo e quelle datate 11 aprile e 2 maggio 2011 con le quali la resistente, nel rappresentare il permanere di una situazione contenziosa con il ricorrente che, a proprio avviso, importerebbe la necessità di un differimento dell´esercizio del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, ha comunque, in relazione all´istanza avanzata, inoltrato al ricorrente copia della scheda di valutazione per le sue prestazioni per l´anno 2009, precisando di non detenere, al riguardo, "altra e/o diversa documentazione" contenente suoi dati personali, precisando in particolare di non detenere la mail dallo stesso citata;

VISTE le note pervenute il 3 e l´11 marzo e l´11 e 12 maggio 2011 con le quali il ricorrente ha insistito nella richiesta formulata, rappresentando anche che la mail oggetto dell´istanza di accesso gli sarebbe stata mostrata e allegata dal destinatario della stessa;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RILEVATO che la resistente ha dichiarato nel presente procedimento (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori dati personali del ricorrente in relazione all´oggetto della richiesta di accesso oltre quelli già comunicatigli;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del contenuto del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli