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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821384]

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[doc. web n. 1821384]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n.  203 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 1° aprile 2011 nei confronti di Agos Ducato S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, relativi al mancato pagamento di alcune rate di un finanziamento dal medesimo garantito, dagli archivi dei sistemi di informazione creditizia cui tali dati erano stati comunicati; il ricorrente, nel rappresentare di aver comunque provveduto ad effettuare l´estinzione anticipata del finanziamento nel marzo 2010, ha eccepito l´illegittimità del trattamento posto in essere lamentando la mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai  sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 28 aprile 2011, con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha in primo luogo rilevato che il ricorrente, sottoscrivendo, in qualità di garante, il contratto di prestito personale accordato a diverso soggetto, "ha fornito il proprio consenso al trattamento dei suoi dati secondo le finalità descritte nell´informativa consegnatagli all´atto del perfezionamento dello stesso" fra le quali "vi era la possibilità di trasmettere ad enti e/o consorzi aventi finalità di tutela del credito l´eventuale mancato e/o ritardato pagamento di una o più rate dovute nel corso del rapporto contrattuale"; Agos Ducato S.p.A., nel rappresentare la legittimità del trattamento eseguito, ha inoltre evidenziato che sia il soggetto obbligato in via principale che il ricorrente, in qualità di garante, "hanno presentato dei ritardi nel pagamento delle rate a far data dal giugno 2008 in concomitanza con lo scadere della rata n. 8", sostenendo (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto, prima di effettuare la relativa segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, ad inviare ad entrambi "in data 17 luglio 2008 un preavviso di segnalazione" di cui ha allegato copia; la resistente ha infine precisato, replicando ad una specifica eccezione sollevata in tal senso dall´interessato, che "il codice deontologico non impone l´adozione di forme particolari per la spedizione del preavviso di inserimento negli archivi dei SIC, tuttavia riteniamo utile precisare che la scrivente società ha proceduralizzato ed informatizzato il flusso di redazione e di avviso di impagato inviate ai propri clienti così come avvenuto nel caso di specie";

RILEVATO che l´attuale codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, attualmente non impone al partecipante di adottare forme particolari per fornire all´interessato l´avviso di imminente segnalazione; atteso, altresì, che una copia di tale comunicazione è stata regolarmente prodotta dalla resistente, la quale, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi del citato art. 168 del Codice, ha assicurato di averla portata a conoscenza del soggetto obbligato in via principale, nonché dell´odierno ricorrente quale garante del finanziamento concesso da Agos Ducato S.p.A.; visto che la società resistente ha fornito anche copia dei due successivi preavvisi di iscrizione inviati alle parti in data 28 luglio 2008;

RILEVATO inoltre che, alla luce della documentazione in atti, la conservazione dei dati, comunicati da Agos Ducato S.p.A., nei sistemi di informazione creditizia non risulta posta in essere in violazione di legge tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, non risulta ancora decorso il termine di cui all´art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia il quale prevede che le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati possono essere conservate non oltre ventiquattro mesi dalla data di registrazione della predetta regolarizzazione (avvenuta il 31 marzo 2010);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei predetti dati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli