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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821393]

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[doc. web n. 1821393]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 21 febbraio 2011 nei confronti di Flashbank S.p.a. (già S.a.fi.bo. S.p.a.), con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angela Natale, nel ritenere inidoneo il riscontro ricevuto all´interpello preventivo avanzato ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la propria istanza volta ad ottenere la cancellazione dal s.i.c. di Crif S.p.a. delle informazioni creditizie negative che la riguardano (segnalazioni di ritardi non regolarizzati) in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel gennaio 1997; in particolare, la ricorrente ha sostenuto che il trattamento di tali dati sarebbe illecito essendo ormai decorso il termine di conservazione di 36 mesi dalla scadenza contrattuale prevista per il febbraio 2005, come sarebbe disposto dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 aprile 2011, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 marzo 2011 con la quale la società resistente, nel sottolineare di avere già fornito riscontro all´interessata con nota del 15.10.2010, ha affermato che "il debito non risulta ancora estinto" (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) e che pertanto, "non essendo intervenuta in questi anni la definizione della posizione, continua ad aggiornare mensilmente la segnalazione come sofferenza nel sistema informativo gestito da Crif s.p.a.", non potendo con ciò darsi luogo alla richiesta cancellazione;

VISTA la nota pervenuta via mail il 29 aprile 2011 con la quale la ricorrente, nel sottolineare che il contratto di finanziamento stipulato con la resistente è scaduto nel febbraio 2005, ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati creditizi di tipo negativo in quanto "sono abbondantemente decorsi i 36 mesi dalla predetta scadenza senza che siano intervenute altre vicende rilevanti in relazione al pagamento che ne abbiano reso necessario il loro aggiornamento" (secondo quanto disposto dall´art. 6, comma 5, del codice deontologico sopra citato);

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 maggio 2011 con la quale la resistente ha integrato il precedente riscontro affermando di avere inviato, mediante raccomandata a/r, in data "23 gennaio 2008, un atto di costituzione in mora ed interruzione dei termini di prescrizione ad ogni effetto di legge, senza nessuna risposta";

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, risulta che alla data dell´istanza ex art. 7 formulata dalla ricorrente in data 4 ottobre 2010, il trattamento dei dati creditizi negativi relativi all´interessata e oggetto di comunicazione a Crif S.p.A. risultava lecito non essendo ancora trascorso il termine di conservazione di 36 mesi dalla data (gennaio 2008) in cui si era reso necessario l´ultimo aggiornamento (termine previsto dall´ultima parte dell´art. 6 del citato codice di deontologia per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi non successivamente regolarizzati, nel caso di vicende rilevanti in relazione al pagamento che ne giustifichino l´aggiornamento da parte dell´ente partecipante) e che, tuttavia, alla data della presentazione del ricorso (21 febbraio 2011), il predetto termine di 36 mesi era ormai decorso; ritenuto, in considerazione di ciò, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla resistente, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di attivarsi per ottenere la cancellazione delle informazioni creditizie negative relative alla ricorrente dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.a., entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO che, in ragione della peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Flashbank S.p.A. di attivarsi per ottenere la cancellazione delle informazioni creditizie negative relative alla ricorrente dal s.i.c. di Crif S.p.A., entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara compensate fra le parte le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli