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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821427]

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[doc. web n. 1821427]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n.  206 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 febbraio 2011, presentato da Loredana Raiano, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, nei confronti di ENI S.p.A., con il quale la ricorrente - dopo aver appreso di essere "passata a ENI (…) per quanto riguarda la fornitura della luce" e sostenendo al contrario di non aver mai stipulato personalmente con la predetta società alcun contratto per la fornitura del servizio di energia elettrica  - ha ribadito la richiesta già avanzata con interpello preventivo (rimasta inevasa) volta ad accedere ai dati personali che la riguardano "acquisiti da ENI S.p.A. in occasione della [asserita] conclusione del contratto per la fornitura dell´energia elettrica, anche con eventuale intestazione al (…) defunto padre"; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 aprile 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta in data 1° aprile 2011 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, lamentando di non aver ricevuto alcun riscontro dalla società resistente dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 maggio 2011 con la quale la resistente, "all´esito di approfondite verifiche compiute nell´ambito dei propri archivi", ha riscontrato la richiesta di accesso della ricorrente, fornendo copia dei seguenti documenti contenenti i dati relativi alla stessa: 1) "contratto per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, datato 13.11.2009, intestato al sig. Pasquale Raiano e sottoscritto in ogni sua parte dalla sig.a Loredana Raiano"; 2) "contratto programma energia casa – apparecchi gas (…), intestato alla sig.a Loredana Raiano, datato 16 marzo 20110" e dalla stessa parimenti sottoscritto; 3) "comunicazione eni- divisione gas & power, recante ad oggetto cliente n (....) datata 4.04,2011"; 4) "promemoria situazione fatture emesse, utenza sig. Pasquale Raiano, stampato il 4.05.2011";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alla richiesta della ricorrente, fornendo alla stessa copia dei documenti contenenti i dati che la riguardano tuttora conservati negli archivi della società;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di ENI S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di ENI S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1821427
Data
26/05/11

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso