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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di Cura Tortorella S.p.a - 4 novembre 2010 [1823135]

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[doc. web n. 1823135]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di Cura Tortorella S.p.a - 4 novembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 53 del 4 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione redatto in data 28 maggio 2009 nei confronti di "Casa di Cura Tortorella S.p.a." con sede in Salerno, Via Nicola Aversano, n. 1, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13, 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - di seguito denominato Codice);

CONSIDERATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 1076/53969 del 20/01/2009) ex art. 157 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione di dati personali) e su specifica delega di questa Autorità (n. 1083/53969 del 20/01/2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute redatto nei giorni 27 e 28 maggio 2009, dai quali è risultato che la predetta clinica effettuava, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004, dei trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, a fronte dei quali non aveva provveduto ad effettuare la notificazione al Garante nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli artt. 37 e 38 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che dalle operazioni di accertamento di cui sopra è emerso, altresì, che "Casa di Cura Tortorella S.p.a." rendeva agli interessati un´informativa non comprensiva di tutti gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice a fronte del trattamento di dati personali posto in essere sul sito Internet www.casadicuratortorella.it, mediante un form accessibile tramite i link "Servizi on line" e "Le prestazioni e i poliambulatori", al fine di consentire agli utenti la prenotazione di visite mediche;

VISTO il verbale del 28 maggio 2009 con cui sono state contestate a "Casa di Cura Tortorella S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 163 del Codice, in relazione agli artt. 13, 37 e 38 del Codice medesimo, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che negli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 689/81, la parte ha riferito di ritenere infondata la contestazione per inidonea informativa agli interessati sul sito Internet www.casadicuratortorella.it in quanto "(…) non effettuiamo alcuna raccolta dati richiedendo al visitatore del nostro portale solo i dati per poter essere contattato dal call center (…)"; inoltre negli scritti difensivi è riportato che "(…) Nel disclaimer al di sotto del form è chiaramente indicato che la Casa di Cura effettuerà la distruzione del dato, qualora non venga finalizzata la prenotazione o in caso di diniego al trattamento del dato da parte dello stesso interessato. Riteniamo che il disclaimer sia esaustivo sulle modalità di trattamento del dato – omissis – Riteniamo, quindi, di aver agito nell´ambito di quanto indicato dalla norma vigente (…)";

CONSIDERATO, inoltre, che negli scritti difensivi la parte, in merito alla contestazione per omessa notificazione al Garante, ha altresì specificato"(…) riteniamo di essere assolutamente in buona fede e in linea con quanto indicato dalla nostra Associazione di categoria (AIOP). – omissis – la nostra Casa di cura non ha specialità che rientrano nelle categorie elencate dal Garante per la comunicazione obbligatoria – omissis - il 30 aprile 2004 effettuammo comunque il bonifico per i diritti di segreteria di 150,00 euro – omissis - la nostra Associazione in quella data ci comunicò che non eravamo tenuti a trasmettere la notifica al Garante. Riteniamo che la norma a nostro avviso non ci obbliga alla notifica, però potremmo venire a conoscenza di dati ricompresi nelle categorie elencate dal Garante ed è per questo che abbiamo provveduto, avendo peraltro già pagato i diritti nel 2004, alla notifica via internet.(…)";

VISTO, altresì, il verbale dell´audizione della parte, redatto in data 10 giugno 2010, ai sensi dell´art. 18 della legge 689/81, nel quale "Casa di Cura Tortorella S.p.a." ha richiesto, in via principale, l´annullamento di entrambe le contestazioni di violazioni amministrative, ribadendo le argomentazioni già sostenute in sede di scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità di "Casa di Cura Tortorella S.p.a." in riferimento alle violazioni amministrative contestate con il verbale del 28 maggio 2009. Ciò, in primo luogo, perché sulla base dell´esame complessivo degli atti e di quanto stabilito dall´art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice, la raccolta di dati personali effettuata dalla predetta clinica sul sito Internet www.casadicuratortorella.it, al fine di consentire agli utenti la prenotazione di visite mediche, configura un trattamento di dati personali per il quale il Codice, all´art. 13, prevede l´obbligo di rendere agli interessati un´idonea informativa. Sulla base della documentazione in atti emerge, in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte negli scritti difensivi, che l´informativa presente sul predetto sito Internet, in calce al form di raccolta dati, era carente di alcuni degli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice risultando, pertanto, inidonea;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, devono essere oggetto di notificazione i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale trattati in relazione alle diverse finalità di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria. I trattamenti di dati posti in essere da "Casa di Cura Tortorella S.p.a." rientrano nella predetta casistica, risultando quindi sottoposti all´obbligo di notificazione al Garante; la rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive e sieropositività non si configura, infatti, nei soli casi di "(…) raccolta di dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali e laboratoristici ai fini di studio e ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico o biomedico (…)", così come erroneamente riferito dall´AIOP ai propri associati, tra cui la clinica stessa, con la nota del 10 maggio 2004 n. prot. 492. Tale concetto è chiaramente ribadito sia nella nota dell´Autorità datata 26 aprile 2004 (doc.web. 996680), sia nella nota n. prot. 16898 del 10 maggio 2004 nella quale, al punto 3, l´Ufficio del Garante, avendo ritenuto opportuno fornire all´AIOP precisazioni e chiarimenti in merito alle indicazioni da quest´ultima rese agli associati con la nota n. prot. 492 del 10 maggio 2010, ha espressamente specificato che "(…) non corrisponde affatto alla previsione legislativa che la rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive e sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria sia limitata ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico o biomedico (…)";

CONSIDERATO, altresì, che, in materia di illecito amministrativo, l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un´assicurazione di liceità da parte della Pubblica Amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza [cfr. Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; cfr. anche Cass. Civ. sez. III del 21 marzo 2001, n. 4015 nella quale, in tema di "buona fede" in materia di illecito amministrativo, è sancito il principio secondo cui "(…) le associazioni di categoria (…) che sono e restano organismi privati (…)" non hanno "(…) il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall´incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni (…)"]. Rilevato, pertanto, che le indicazioni fornite dall´AIOP con la nota del 10 maggio 2004 prot. n. 492, circa i casi in cui effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, non possono essere ritenute un "elemento idoneo" a determinare un errore scusabile, tenuto anche conto della nota prot. n. 16898 del 10 maggio 2004 dell´Ufficio del Garante, in rettifica di quanto comunicato dall´AIOP ai propri associati;

RILEVATO, pertanto, che "Casa di Cura Tortorella S.p.a." effettuava un trattamento di dati personali, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante il sito Internet www.casadicuratortorella.it, omettendo di fornire, ai soggetti interessati, un´idonea informativa ai sensi dell´13 del Codice;

RILEVATO, inoltre, che l´attività svolta da "Casa di Cura Tortorella S.p.a." configura un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 163 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta dall´agente e alla gravità della violazione, nella misura del minimo per entrambe le violazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

A "Casa di Cura Tortorella S.p.a." con sede in Salerno, Via Nicola Aversano, n. 1, nella persona del legale rappresentante pro-tempore:

a) di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

b) di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione.

INGIUNGE

alla medesima di pagare:

- la somma di euro 6.000,00 (seimila) in relazione al rilievo del capo a);

- la somma di euro 20.000 (ventimila) in relazione al rilievo del capo b);

secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento e dell´avvenuta pubblicazione dell´estratto dell´ordinanza;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1823135
Data
04/11/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca