g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 giugno 2010 [1823192]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1823192]

Provvedimento del 10 giugno 2010

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in data 4 marzo 2011 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Sonia Costantino, nei confronti della Banca d´Italia e di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito una richiesta (avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volta a ottenere la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a proprio carico censite presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia nonché nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le parti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 22 marzo 2011 con la quale la Banca d´Italia ha informato il ricorrente che nelle ultime 36 rilevazioni (febbraio 2008-gennaio 2011), che sono le uniche interrogabili dagli intermediari partecipanti, esiste solamente una segnalazione di posizione "a sofferenza" da parte di Elipso Finance s.r.l., la quale ha confermato, per il tramite della sua mandataria Prelios Credit Servicing S.p.A., l´esattezza delle proprie segnalazioni (come da nota del 21 marzo 2011 inviata anche al ricorrente in cui viene ricostruita l´origine del credito vantato e della relativa sofferenza);

VISTA la nota inviata in data 25 marzo 2011 con la quale Crif S.p.A. ha inviato il report aggiornato contenente i dati personali trattati con riferimento al ricorrente; in particolare, nel sistema di informazioni creditizie sono presenti le informazioni creditizie di tipo negativo riferite ad un finanziamento accordato dal Banco di Napoli S.p.A. in data 2 aprile 2009 con segnalazioni di ritardi nei pagamenti regolarizzati ad ottobre 2010 la cui conservazione è lecita, a parere di Crif S.p.A., non essendo ancora decorso il termine previsto dall´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 30 marzo 2011 con la quale Banca d´Italia ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice; rilevato, inoltre, che la Banca d´Italia ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al trattamento dei dati censiti nella Centrale dei rischi non si applicano le norme del Codice di deontologia e buona condotta sui sistemi di informazioni creditizie (cfr. punto 6) del Preambolo di tale codice); infine, la Banca d´Italia ha sottolineato che soltanto gli intermediari segnalanti sono responsabili della veridicità e dell´esattezza delle segnalazioni effettuate e sono tenuti a rettificare o cancellare le segnalazioni errate o incomplete;

VISTA la memoria inviata in data 6 aprile 2011 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione della segnalazione di sofferenza che ritiene effettuata in modo illecito avendo egli provveduto ad estinguere ogni sua debenza, come risulterebbe dalla ricostruzione delle vicende processuali che hanno interessato il credito in questione;

VISTA la memoria inviata in data 5 maggio 2011 con la quale la Banca d´Italia ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile nei confronti della Banca d´Italia ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice posto che i diritti di cui all´articolo 7 del Codice non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità" (fattispecie nella quale rientra la Banca d´Italia in veste di responsabile della Centrale dei rischi);

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti della Banca d´Italia non preclude la facoltà del ricorrente di rivolgere, se del caso, l´istanza ex art. 7 del Codice e di proporre ricorso ex art. 145 del Codice nei confronti dell´intermediario che effettua attualmente la segnalazione oggetto di contestazione;

RITENUTO che per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riguardanti il finanziamento erogato dal Banco di Napoli S.p.A. in data 2 aprile 2009 il ricorso è infondato nei confronti di Crif S.p.A. posto che non risulta ancora decorso il termine di cui all´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. per la conservazione dei dati riferiti a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, superiori a due rate o mesi;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Banca d´Italia;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata nei confronti di Crif S.p.A.;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli