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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Palmeto s.r.l. - 21 ottobre 2011

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[doc. web n. 1826636]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Palmeto s.r.l. - 21 ottobre 2011

Registro delle deliberazioni
Del. n. 52 del 21 ottobre 20101

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa redatta in data 23 settembre 2008 nei confronti di Palmeto s.r.l. (Sunbeach Resort Calabria), con sede in Squillace Lido (Cz), Via Lungomare n. 1, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per violazioni dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 16565/53969 del 14 luglio 2008) ex art. 157 del Codice e su specifica delega di questa Autorità (n. 16567/53969 del 14 luglio 2008) ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del giorno 17 settembre 2008, dai quali è risultato che la società, utilizzando un impianto di videosorveglianza composto da diciassette telecamere, di cui undici funzionanti e raccogliendo i dati personali tramite un apposito form denominato "contatti" del sito Internet www.sunbeachresortcalabria.com, ha trattato i dati personali degli interessati omettendo di fornire, per entrambi i trattamenti descritti, le prescritte informative ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 183 e 192 datati 23 settembre 2008 con cui sono state contestate alla società due distinte violazioni amministrative previste entrambe dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 del medesimo Codice, per omessa o inidonea informativa agli interessati, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che, dal predetto rapporto, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per nessuna delle due contestazioni;

RILEVATO, altresì, che la società non si è avvalsa, per nessuna delle due contestazioni, delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO, pertanto, che la società, sia utilizzando un impianto di videosorveglianza sia raccogliendo i dati personali tramite un apposito form denominato “contatti” del sito Internet www.sunbeachresortcalabria.com, ha trattato i dati personali degli interessati omettendo di fornire, per entrambi i trattamenti descritti, le prescritte informative ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto conto, altresì, delle prescrizioni di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità il 29 aprile 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro per ognuna delle sanzioni contestate;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover, in ogni caso, determinare l´ammontare di ciascuna delle due sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo per entrambe le sanzioni per una somma complessiva pari a dodicimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Palmeto s.r.l. (Sunbeach Resort Calabria), con sede in Squillace Lido (Cz), Via Lungomare n. 1, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per entrambe le violazioni di cui all´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1826636
Data
21/10/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca