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Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - 15 giug...

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[doc. web n. 1826687]

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  231 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Capo dell´Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell´articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il parere è reso su uno schema aggiornato di decreto che tiene conto di alcune indicazioni rese dall´Ufficio del Garante a rappresentanti di quel dicastero nel corso di contatti informali a fini di collaborazione.

Nel ricondurre – in ossequio al criterio di delega di cui all´articolo 54, comma 4, lettera b), n. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 – i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di "concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell´istruzione" al rito del lavoro, lo schema di decreto legislativo detta anche, all´articolo 9, talune norme in ordine al procedimento relativo all´applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, l´articolo 9 prevede, al comma 1, che, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo, le controversie di cui all´articolo 152 del Codice siano regolate dal rito del lavoro.

I commi successivi dell´articolo 9 recano norme procedurali specifiche, in particolare in materia di: competenza territoriale; termine per la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti del Garante; (assenza di) efficacia sospensiva del ricorso rispetto all´esecutività del provvedimento impugnato; eventuale estinzione del processo per mancata comparsa del ricorrente che non adduca alcun impedimento legittimo; inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio e sua idoneità a prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all´articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).

L´articolo 33, comma 9, dello schema di decreto abroga quindi i commi da 2 a 14 dell´articolo 152 del Codice e vi inserisce invece un comma 1-bis che detta una norma di rinvio all´articolo 9 dello schema stesso, quale fonte di disciplina della procedura giurisdizionale relativa alle controversie di cui al comma 1 dell´articolo 152, e dunque a "tutte le controversie che riguardano, comunque, l´applicazione delle disposizioni" del Codice, "comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione", nonché alle "controversie previste dall´articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121". Tale ultimo periodo è stato aggiunto dall´odierno decreto per confermare che la medesima disciplina processuale prevista per le controversie inerenti all´applicazione delle norme del Codice si estende anche alle controversie relative al diritto di accesso a dati conservati nel C.E.D. interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi del vigente comma 14 dell´articolo 152 del Codice.

RILEVATO

1. Competenza territoriale del giudice.
Il comma 2 dell´articolo 9 dell´odierno provvedimento individua – secondo quanto già previsto dal Codice - il luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento come parametro sulla base del quale individuare il giudice territorialmente competente a conoscere dei  procedimenti inerenti alle controversie in materia di protezione dei dati personali.

Sul punto, sulla base dell´esperienza applicativa delle norme accumulata dall´Autorità in questi anni, vanno evidenziati i limiti e le insufficienze della disciplina vigente, che non prevede, quale ulteriore criterio regolativo della competenza territoriale del giudice, anche il luogo di residenza del responsabile o dell´incaricato del trattamento ove risultino destinatari del provvedimento. Pertanto, al fine di adeguare il dettato normativo alle esigenze di efficienza della funzione giudiziaria e di razionalizzare la procedura sulla base delle caratteristiche che le controversie in esame presentano, appare auspicabile, al comma 2 dell´articolo 9, sostituire le parole "titolare del trattamento dei dati, come definito" con le seguenti: "titolare del trattamento dei dati, ovvero il responsabile o l´incaricato del trattamento dei dati ove destinatari del provvedimento, come definiti".

2. Deroga alla disciplina comune dei poteri decisori del giudice ordinario in relazione all´atto amministrativo.
Il comma 7 dell´articolo 9 dello schema di decreto prevede che la sentenza che definisce il giudizio possa prescrivere le misure necessarie anche derogando al divieto di cui all´articolo 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo; la norma consente, così, al giudice ordinario di annullare, revocare o sospendere l´atto amministrativo sottoposto alla sua cognizione che, secondo la disciplina di diritto comune, dovrebbe invece limitarsi a disapplicare.

La disciplina vigente estende espressamente la possibilità di derogare a tale divieto in relazione "all´eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile" oltre che, ovviamente, in relazione al provvedimento del Garante oggetto di opposizione (art. 152, comma 12, del Codice). Sul punto l´odierno provvedimento non innova. Esso utilizza, tuttavia, una formulazione che può essere perfezionata riportandola esattamente a quella vigente.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell´articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", con le seguenti osservazioni:

a) al comma 2 dell´articolo 9, si valuti l´opportunità di sostituire le parole "titolare del trattamento dei dati, come definito" con le seguenti: "titolare del trattamento dei dati, ovvero il responsabile o l´incaricato del trattamento dei dati ove destinatari del provvedimento, come definiti" (punto 1);

b) al comma 7 dell´articolo 9 si valuti di sopprimere le parole: "dei dati" (punto 2).

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli