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Provvedimento del 24 giugno 2011 [1829957]

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[doc. web n. 1829957]

Provvedimento del 24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per scopi di marketing effettuato da TeleTu S.p.A. direttamente o per mezzo di altri soggetti dalla stessa incaricati; rilevato che l´interessato ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati trattati;

VISTO il ricorso presentato il 21 marzo 2011 nei confronti di TeleTu S.p.A. con il quale XY ha ribadito l´opposizione al trattamento, chiedendo altresì di accedere ai dati che lo riguardano detenuti dalla citata società; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 maggio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 15 aprile 2011 con la quale la società resistente, nel chiedere copia dell´interpello preventivo inoltrato dal ricorrente, ha dichiarato di non trattare, in qualità di titolare del trattamento, dati personali che lo riguardano, ma di avere accertato in relazione allo stesso che il "nome, cognome, indirizzo e numero di telefono sono contenuti in una banca dati di proprietà della società Edipro s.a.s., con sede legale in Treviso, Viale della Repubblica, 193/F, che, in qualità di autonomo titolare del trattamento ed utilizzando banche dati di propria esclusiva proprietà, svolgeva campagne promozionali per conto di Teletu";

VISTE le note datate 16 aprile 2011 e 8 maggio 2011 con le quali il ricorrente ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste ed ha anche allegato copia della risposta fornita da Edipro s.a.s. in riscontro ad una specifica istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice; visto che l´interessato ha anche allegato copia della documentazione da cui risulta l´avvenuta ricezione dell´interpello preventivo da parte della società resistente;

VISTE le note datate 6 maggio 2011 e 26 maggio 2011 con le quali TeleTu S.p.A. ha sostenuto di non aver rinvenuto l´istanza ex art. 7 inoltrata nei propri confronti dal ricorrente, andata "probabilmente smarrita";

RITENUTO che la richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente detenuti da TeleTu S.p.A. deve essere dichiarata inammissibile non essendo stata previamente proposta con l´interpello ai sensi dell´art. 146 del Codice; rilevato, comunque, che la stessa TeleTu S.p.A. ha sostenuto nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, dati che riguardano il ricorrente;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento per scopi di marketing, non avendo la resistente fornito al riguardo idonee risposte all´interessato e di dover ordinare a Teletu S.p.A., entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione, di adottare ogni misura idonea affinché i dati personali del ricorrente non siano più trattati per tali finalità né direttamente dalla società medesima né da soggetti terzi di cui la stessa decida eventualmente di avvalersi per l´attività di marketing, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di TeleTu S.p.A., stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento la liceità del complessivo trattamento di dati svolto per finalità di marketing da TeleTu S.p.A., anche con riguardo ai rapporti con le società terze incaricate dello svolgimento di attività promozionali risultanti dalla documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di accesso ai dati detenuti da TeleTu S.p.A.;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento per scopi di marketing ed ordina a TeleTu S.p.A., entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione, di adottare ogni misura idonea affinché i dati personali del ricorrente non siano più trattati per tali finalità né direttamente dalla società medesima né da soggetti terzi di cui la stessa decida eventualmente di avvalersi per l´attività di marketing, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di TeleTu S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli