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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Impresa individuale Iba Marino -16 dicembre 2010 [1829993]

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[doc. web n. 1829993]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Impresa individuale Iba Marino -16 dicembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 62 del 16 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Compagnia della Guardia di finanza di Marsala predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 17 ottobre 2008 nei confronti dell´Impresa individuale Iba Marino, con sede in Marsala (Tp) via G. Amendola n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che il predetto Comando Compagnia, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16864/53969 del 10 ottobre 2008), ha redatto il verbale di operazioni compiute datato 10 ottobre 2008, successivamente accertando, tramite il verbale di contestazione del 17 ottobre 2008, che l´Impresa effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail) tramite distinti form di raccolta (Contatto, Richiesta preventivo e mailing list) del sito Internet www.kiatour.it al fine di inviare agli interessati le informazioni e fornire i servizi richiesti, senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale datato 17 ottobre 2008 con cui è stata contestata alla predetta Impresa la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Impresa ha evidenziato che, per effetto dell´art. 4, comma 1 lett. b) del Codice, “(…) i richiedenti inseriscono -nella maggioranza dei casi- nomi di pura fantasia rispetto ai quali non si pone alcun problema di tutela”, ove, peraltro, l´Impresa, non conservando, utilizzando o diffondendo i dati personali degli interessati, non effettua alcun trattamento degli stessi, rendendo, quindi, inapplicabile, al caso di specie, il disposto dell´art. 13 del Codice. Inoltre, posto che la genericità e aspecificità della contestazione in argomento non consentono una compiuta articolazione delle proprie difese, l´Impresa rileva come, in effetti, “L´inequivoco richiamo alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (…) rendano superflua ogni ulteriore specificazione (…)”;

RILEVATO che l´Impresa, con fax del 19 febbraio 2010, ha rinunciato ad essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano inidonee in relazione a quanto contestato in quanto l´Impresa non fornisce alcun elemento di supporto relativamente all´asserita evenienza dell´inserimento, nei form di raccolta del sito www.kiatour.it, di dati personali di fantasia, ove, peraltro, per sua stessa ammissione, tale circostanza, oltre a non essere verificabile, non avverrebbe sistematicamente, ma solo “(…) nella maggioranza dei casi (…)”, ciò determinando, in ogni caso , l´obbligo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice.  Inoltre, l´organo accertatore, diversamente da quanto ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, ha congruamente accertato la violazione in argomento, dando atto delle operazioni effettuate dall´Impresa con i dati personali degli interessati che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, qualificano un trattamento di dati personali. Si osserva, poi, che la dicitura apposta in calce ai form di raccolta del sito in trattazione soddisfa unicamente gli elementi previsti dalle lettere e) ed f) dell´art. 13 del Codice, non fornendo alcuna indicazione rispetto agli ulteriori elementi previsti dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo. Ne discende che l´obbligo di rendere l´informativa agli interessati, che evidentemente non è qualificabile come mero adempimento formale, deve essere assolto indicando, in forma chiara e completa, tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, senza che tali elementi debbano essere individuati (o indovinati) dall´interessato;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa ha effettuato un trattamento di dati personali, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, tramite il sito Internet www.kiatour.it, senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alle sue condizioni economiche e alla gravità della violazione, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Impresa individuale Iba Marino, con sede in Marsala (Tp) via G. Amendola n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1829993
Data
16/12/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca