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Provvedimento del 24 giugno 2011 [1832509]

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[doc. web n. 1832509]

Provvedimento del 24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 248 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 16 aprile 2011 da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Dirittoitalia.it S.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata a mezzo posta elettronica al proprio indirizzo, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere  comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 12 maggio 2011 nei confronti di Dirittoitalia.it S.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere di non aver ricevuto dalla società resistente alcun riscontro bensì ulteriori comunicazioni promozionali non sollecitate, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 26 maggio 2011 con la quale il ricorrente, nell´informare che "nelle more del termine assegnato, la resistente comunicava al ricorrente l´avvenuta cancellazione dei dati personali di quest´ultimo (…)", ha dichiarato di non aver "più interesse alla prosecuzione dell´azione (…)" e pertanto di rinunciare "all´azione e agli atti del procedimento";

RITENUTO quindi di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ragione della manifestata rinuncia dell´interessato all´ulteriore corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli