g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Filo s.r.l.- 3 febbraio 2011 [1832541]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1832541]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Filo s.r.l.- 3 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 42 del 3 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 dicembre 2008 nei confronti di Il Filo s.r.l. con sede in Roma, via Sistina n. 161, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 22251/53969 datata 8 ottobre 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 22338/53969 del 9 ottobre 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 15 dicembre 2008 dai quali è risultato che la società, attraverso un apposito form di raccolta dati del sito Internet www.ilfiloonline.it dedicato agli interessati che intendono partecipare ai concorsi di poesia on line,  effettua un trattamento di dati personali senza rendergli l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 16 dicembre 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, per non aver reso agli interessati l´informativa di cui al predetto art. 13 del Codice;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, dopo aver genericamente richiamato le "(…) disposizioni di semplificazione del Novembre 2008 (…)", ha evidenziato che i dati richiesti con il form di raccolta in argomento "(…) sono esclusivamente il nome e l´indirizzo e.mail, i quali non possono essere considerati "personali" atteso che i partecipanti al concorso on line di poesie "(…) accedono attraverso il rilascio di semplici pseudonimi, dai quali, pertanto, non è affatto possibile risalire al soggetto che lo ha rilasciato";

RILEVATO che, con nota del 19 maggio 2010, la società, nel riportarsi alle argomentazioni prodotte nello scritto difensivo, ha rinunciato ad essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione a quanto contestato dal momento che le richiamate disposizioni di semplificazione, diversamente da quelle applicabili al caso di specie,  riguardano taluni adempimenti nel caso di trattamenti di dati personali per le sole finalità amministrative e contabili (provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, in www.garanteprivacy.itdoc web n. 1526724) e alcune semplificazioni delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all´allegato B) del Codice (provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, in  www.garanteprivacy.itdoc web n. 1571218). Inoltre, i dati raccolti dalla società per mezzo del form in argomento ricadono senza dubbio nella definizione di "dato personale" di cui all´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, ciò determinando, nel caso di specie, l´applicabilità della disciplina prevista dall´art. 13 la cui violazione è sanzionata dall´art. 161 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.ilfiloonline.it  senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Il Filo s.r.l. con sede in Roma, via Sistina n. 161, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli