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Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832696]

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[doc. web n. 1832696]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 263 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 marzo 2011 nei confronti di Barclays Bank Plc con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Pinca, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano riferiti ad una carta di credito "Barclaycard" allo stesso intestata, con specifico riferimento  ai dati contenuti "nel contratto originario (…) e nelle successive modificazioni, (…) a tutte le informazioni di carattere contabile (…) contenute negli estratti conto periodici", nonché ai dati contenuti nelle convenzioni aventi ad oggetto le condizioni economiche applicate al rapporto; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 17 maggio 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 19 aprile 2011, con la quale la società resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha evidenziato di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente con nota del 3 marzo 2011 con la quale ha trasmesso allo stesso: 1) copia della domanda di carta di credito sottoscritta in data 20.10.2004; 2) copia del Documento di sintesi del 2004 e del 2009; 3) estratti conto relativi al periodo febbraio 2005-gennaio 2010 (ad eccezione degli estratti di agosto 2005 e gennaio 2006);

VISTA la nota anticipata via fax il 23 aprile 2011 con la quale il ricorrente ha eccepito l´incompletezza del riscontro fornito dalla resistente avendo quest´ultima fornito solo una parte degli estratti conto riferiti al rapporto; inoltre, la resistente avrebbe omesso di fornire i dati personali contenuti nei Documenti di sintesi, salvo quelli riferiti al 2004 e al 2009, nonché i dati contenuti nelle proposte di modifica unilaterale del contratto;

VISTE le note inviate in data 10 maggio 2011 e 31 maggio 2011 con le quali la società resistente ha fornito al ricorrente gli estratti conto di agosto 2005 e gennaio 2006, dicembre 2004 e gennaio 2005 (ancora mancanti) precisando altresì che per il periodo successivo all´estratto conto del 9 gennaio 2010 (nel quale veniva comunicata la chiusura del "conto carta"), non detiene "ulteriori dati relativi ad informazioni contabili"; rilevato che la resistente, in relazione ai dati personali contenuti nei documenti di sintesi e nelle proposte di modifica unilaterale del contratto, ha sostenuto che, "in entrambi i casi, si tratta di documenti, aventi un contenuto standard, intestati o indirizzati ai singoli clienti" e che "i dati personali eventualmente contenuti in tali documenti sono pertanto quelli presenti nella relativa intestazione, riferiti al nominativo ed al recapito postale di ciascun cliente, e nel caso di specie: XY, via ZZ, YY, HH";

VISTE le note inviate in data 15 maggio 2011 e 8 giugno 2011 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto insistendo in particolare per la comunicazione dei dati contenuti nei documenti di sintesi e nelle proposte di modifica unilaterale del contratto non ancora forniti;

VISTA la nota inviata in data 20 giugno 2011 con la quale la società resistente, pur ribadendo le argomentazioni contenute nei precedenti scritti difensivi, ha fornito al ricorrente copia dei Documenti di sintesi riferiti al 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché delle proposte unilaterali di modifica del contratto del 2006, 2007 e 2008;

VISTA la nota inviata in data 23 giugno 2011 con la quale il ricorrente ha ritenuto il riscontro soddisfacente ed ha ribadito la richiesta di rimborso delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Barclay Bank Plc, nella misura di euro 300, stante la tardività del riscontro, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Barclay Bank Plc, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli