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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Futurgroup s.r.l. - 9 febbraio 2011 [1832743]

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[doc. web n. 1832743]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Futurgroup s.r.l. - 9 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 54 del 9 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 26 maggio 2008 nei confronti di Futurgroup s.r.l., con sede in Milano, via Sant´Eufemia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´ art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 12379/55427 del 26 maggio 2008, al quale si fa espresso rinvio, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato il trattamento dei dati dell´interessato che ha effettuato la segnalazione (dalla cui istruttoria è originato il procedimento sanzionatorio precedentemente citato) omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alle sue condizioni economiche e alla gravità della violazione, nella somma di novemila/00 euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Futurgroup s.r.l., con sede in Milano, via Sant´Eufemia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1832743
Data
09/02/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca