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Provvedimento del 30 giugno 2011 [1834917]

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[doc. web n. 1834917]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 267 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 30 marzo 2011  da Pier Luigi Maria Lucatuorto a Gruppo 101 S.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere  comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 12 maggio 2011 nei confronti di Gruppo 101 S.r.l., con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel sostenere di non aver ricevuto dalla società resistente alcun riscontro bensì ulteriori comunicazioni promozionali non sollecitate, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 29 maggio 2011 con la quale il ricorrente, nel lamentare la ricezione di ulteriori comunicazioni non sollecitate, ha ribadito le richieste avanzate e ha chiesto al Garante di disporre il blocco dei dati che lo riguardano;

VISTA la nota del 30 maggio 2011 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, ha comunicato di aver cancellato i dati in questione dal proprio database;

VISTA la nota inviata via fax il 5 giugno 2011 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha chiesto al Garante di dichiarare  il non luogo a provvedere con la compensazione integrale delle spese;

RITENUTO, alla luce del riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1834917
Data
30/06/11

Tipologie

Decisione su ricorso