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Provvedimento del 30 giugno 2011 [1834923]

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[doc. web n. 1834923]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 maggio 2011 nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale l´impresa individuale Geom. Nazzareno Amicola e Nazzareno Amicola s.r.l. (rappresentate e difese dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che le riguardano riferiti ad alcuni rapporti bancari intrattenuti dalle stesse con la resistente; rilevato che le imprese ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle ricorrenti;

VISTE le note pervenute via e-mail il 30 maggio e il 7 giugno 2011 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste formulate, consegnando copia della documentazione contenente i dati personali richiesti;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 giugno 2011 con la quale le imprese ricorrenti hanno comunicato di aver ricevuto la comunicazione dei dati richiesti e hanno ribadito la richiesta relativa alle spese per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso tenuto conto dell´idoneo riscontro fornito dal titolare del trattamento sia pure solo nell´ambito del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delle ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1834923
Data
30/06/11

Tipologie

Decisione su ricorso