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Provvedimento del 7 luglio 2011 [1834934]

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[doc. web n. 1834934]

Provvedimento del 7 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 274 del  7 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 1° aprile 2011, proposto nei confronti di Associazione culturale Clic, nella qualità di editore del periodico on line Ventirighe.it e di Gavino Sale, presidente del partito politico denominato "Indipendentzia Repubrica de Sardigna", con il quale XY, KW, JH, ZX (rappresentati e difesi dall´avv. Francesco Paolo Micozzi), ex esponenti del medesimo movimento politico, hanno lamentato la diffusione di dati personali che li riguardano (e, tra essi, degli indirizzi di posta elettronica ad essi riferiti) contenuti in una serie di e-mail scambiate tra i medesimi e un gruppo ristretto di altre persone, avvenuta sia nel corso di una conferenza stampa organizzata (l´11 dicembre 2010) da Gavino Sale, al fine di dar "prova di un "complotto politico ordito ai suoi danni" ("svelato" dall´inoltro allo stesso, in plico anonimo, delle email in questione), sia successivamente, sotto forma di file ".rar", sul sito del periodico on line edito dall´associazione resistente a corredo di un articolo dal titolo "Esclusivo. I documenti del "complotto" ai danni di Gavino Sale, Presidente di iRS. Assemblea del Movimento il 9 gennaio"; rilevato, in particolare, che i ricorrenti, dichiarando di aver ricevuto "un indubbio nocumento" dalla diffusione dei loro dati personali e dalla "lettura in chiave complottista" di "un normale scambio di considerazioni – peraltro espresse anche in occasioni ufficiali d´incontro del partito", hanno ribadito le richieste già avanzate in sede di interpello preventivo di cui all´art. 7 del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) volte a ottenere la conferma circa l´esistenza di dati personali che li riguardano, la comunicazione dell´origine e della logica applicata al trattamento, nonché il blocco dei medesimi dati e, con specifico riguardo al trattamento posto in essere dall´associazione culturale Clic, la "rimozione del file contenente le e-mail" dalla pagina web di riferimento (con la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice); i ricorrenti hanno altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 18 maggio 2011 con cui si è provveduto a disporre altresì la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota, datata 3 maggio 2011, con cui l´associazione culturale Clic (rappresentata e difesa dall´avv. Elias Vacca), nell´affermare la legittimità del trattamento posto in essere dalla medesima, ha dichiarato che "lungi dall´aver intercettato e/o divulgato il contenuto di corrispondenza intercorrente tra terze persone illecitamente o indebitamente captata, ha semplicemente dato conto, nell´ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, degli esiti della conferenza stampa convocata e tenuta dal sig. Gavino Sale" di cui avrebbe, dunque, acquisito lecitamente la disponibilità e altrettanto legittimamente ne avrebbe divulgato i contenuti in quanto "parte stessa della fondatezza della notizia e delle doglianze del sig. Sale";

RILEVATO che nessun riscontro è pervenuto da Gavino Sale;

RILEVATO che il ricorso ex artt. 145 e ss. del Codice può essere avanzato soltanto dopo che i diritti di cui all´art. 7 del Codice siano stati esercitati direttamente nei confronti del titolare del trattamento ovvero in via d´urgenza qualora sia dimostrato che il decorso del termine di quindici giorni previsto dalla legge per tale esercizio esporrebbe taluno a "pregiudizio imminente o irreparabile";

RILEVATO, con riguardo al ricorso proposto nei confronti di Gavino Sale, che, dall´esame della documentazione in atti, è emerso che il previo interpello al medesimo indirizzato non risulta essere stato da lui conosciuto a causa del mancato ritiro della missiva presso l´ufficio postale; rilevato che tale inoltro dell´interpello preventivo tramite raccomandata a/r, una volta rimasto senza esito, non risulta essere stato seguito da alcun ulteriore inoltro, da parte degli interessati, mediante altri strumenti di comunicazione tali da far presumere che le relative istanze siano entrate nella sfera di conoscibilità del destinatario; rilevato che non risulta inoltre in alcun modo comprovato il pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe potuto configurarsi in capo ai ricorrenti a seguito del decorso del termine previsto dal Codice per ottenere un riscontro all´interpello preventivo e che anzi tale pregiudizio, a dire degli stessi ricorrenti, si sarebbe già verificato;

RITENUTO che, nel caso di specie, con riferimento al ricorso proposto nei confronti di Gavino Sale, non risultano essere soddisfatti i presupposti di ammissibilità previsti dal Codice e di dover dichiarare pertanto inammissibile, per questa parte, il ricorso;

RILEVATO che, con riguardo al trattamento posto in essere da Associazione Culturale Clic, in qualità di editore del periodico on line Ventirighe.it, lo stesso risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali relativi agli interessati – acquisiti lecitamente nel corso di una conferenza stampa volta ad illustrare le vicende interne di un movimento politico che hanno portato alla fuoriuscita dal medesimo dei ricorrenti e di altri esponenti – potevano essere trattati senza il consenso degli stessi, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica), tenuto conto del rilievo della vicenda e della notorietà, specie in ambito locale, dei soggetti interessati dalla stessa;

RILEVATO tuttavia che l´integrale pubblicazione (comprensiva anche degli indirizzi di posta elettronica), in forma di file ".rar", del testo di un considerevole numero di e-mail scambiate nel corso di diversi mesi tra soggetti determinati, tra cui gli odierni ricorrenti – seppure tutte aventi ad oggetto vicende relative alla gestione del movimento politico e, come rappresentato dai medesimi ricorrenti, relative a considerazioni già comunque pubblicamente espresse dagli stessi in occasione di incontri di partito – risulta eccedente rispetto alle finalità perseguite e non rispettosa del principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare parzialmente fondato il ricorso e di dover ordinare ad Associazione culturale Clic, nella sua qualità di editore del periodico on line Ventirighe.it,, quale misura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la rimozione del file ".rar" contenente i cd. "documenti del complotto ai danni di Gavino Sale, Presidente di iRS" dalla pagina web nel quale lo stesso risulta ancora pubblicato e di dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti dell´Associazione culturale Clic in ordine alle richieste alla stessa avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo la resistente fornito, al riguardo, un idoneo riscontro;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della novità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara di accogliere parzialmente il ricorso nei confronti di Associazione culturale Clic e, per l´effetto, ordina alla stessa la rimozione del file ".rar" contenente i cd. "documenti del complotto ai danni di Gavino Sale, Presidente di iRS" dalla pagina web nel quale lo stesso risulta ancora pubblicato e di dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Associazione culturale Clic in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

c) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Gavino Sale;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1834934
Data
07/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso