g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 luglio 2011 [1834954]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1834954]

Provvedimento del 7 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 7 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il  29 marzo 2011, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Angiolini, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati a società (indicate quali "cessate" o "registrate" presso le Camere di commercio di riferimento) in cui lo stesso ricorrente ha rivestito alcune cariche, nell´ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le società in questione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perché nel "Dossier Persona Approfondito" riferito allo stesso si associano ai dati strettamente relativi a quest´ultimo informazioni riferibili a terzi, appunto le società interessate, nelle quali il ricorrente ha ricoperto alcune cariche, senza considerare che, nella maggioranza dei casi, alcune circostanze sfavorevoli che avevano coinvolto tali società si erano verificate in epoca molto risalente e che in ogni caso nessuna azione di responsabilità personale è mai stata promossa nei confronti del ricorrente in relazione alla gestione di tali società; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 maggio 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le memorie inviate in data 22 aprile 2011 e 27 giugno 2011 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha sostenuto che i dati in questione sono esatti ed aggiornati in quanto conformi a quelli risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte (Registri delle imprese delle Camere di commercio di riferimento); rilevato, inoltre, che la società resistente ha sostenuto la pertinenza e non eccedenza delle informazioni riguardanti le società in questione rispetto al ricorrente stante la finalità di informazione commerciale perseguita da Cerved e considerato, in particolare, che le informazioni in questione, riguardando solamente la "cessazione" o la semplice "registrazione" della società in questione presso il Registro delle imprese (e non invece, fallimenti o altre procedure concorsuali, protesti, ecc.) non sarebbero suscettibili di causare, a parere della resistente, alcun effetto pregiudizievole nei confronti del ricorrente e non inciderebbero neanche sull´elaborazione dell´indice storico degli eventi pubblici rilevanti ("ISEPR");

VISTE le memorie di replica pervenute in data 29 aprile 2011 e in data 30 giugno 2011 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni riferite alle società nelle quali il ricorrente ha ricoperto delle cariche, attualmente riportate nel Dossier persona approfondito riferito allo stesso, il ricorso deve essere dichiarato, allo stato, infondato in quanto tali informazioni che non riguardano eventi pregiudizievoli ma attengono allo stato delle società (indicate quali "cessate" o semplicemente "registrate" presso il Registro delle imprese) non risultano trattate in violazione di legge; il trattamento effettuato dalla resistente ha infatti per oggetto dati personali tratti da pubblici registri (esatti e aggiornati)  e tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) e d), del Codice; ciò, ferme restando le indicazioni che sul punto potrebbero scaturire dai lavori sul codice deontologico previsto dagli artt. 118 e 119 del Codice sul trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale.

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti 

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1834954
Data
07/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso