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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835185]

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[doc. web n. 1835185]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 290 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 20 maggio 2011 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Simonetta Deli, con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno per mancanza di provvista, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione sostenendo di aver provveduto, nei termini di cui all´art. 8 della legge n. 386 del 1990, al pagamento tardivo del valore nominale del titolo e degli oneri accessori previsti, come risultante da quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 13 giugno 2011, con la quale Poste italiane S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rappresentato la legittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i. in quanto il medesimo, destinatario di regolare preavviso di revoca di cui all´art. 9 bis della legge n. 386 del 1990, "non ha provveduto a fornire la prova di pagamento tardivo nei termini di legge, a dimostrazione dell´avvenuto soddisfacimento del beneficiario (…)"; l´interessato si è infatti recato presso l´ufficio postale competente "soltanto in data 18/01/2011, allorché il termine previsto dall´art. 8 della legge 386/1990 era ormai scaduto", tenuto conto che il dies a quo da cui decorrono i sessanta giorni di cui al predetto articolo 8 coincideva con il 18/11/2010;

VISTA la nota, datata 16 giugno 2011, con cui il ricorrente ha reiterato le proprie richieste ribadendo di aver "provveduto a saldare tutte le somme dovute", come provato "dalla liberatoria in forma autenticata prodotta nel termine", aggiungendo che seppure "per il deposito della liberatoria valgono i 60 giorni, è da rilevare che secondo una pronuncia del Tribunale di Roma il giudice può ordinare la cancellazione quando accerta che il pagamento era in effetti avvenuto nei termini (Trib. Roma, ord. 27.06.2003, in proc. n. 46060/2003)";

VISTA la nota, datata 27 giugno 2011, con cui la società resistente, nel contestare quanto affermato dal ricorrente, ha rilevato che, "conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il traente di un assegno non pagato per assenza di provvista, al fine di evitare la segnalazione alla Cai, non deve limitarsi ad effettuare il pagamento nel termine di sessanta giorni di cui all´art. 8 legge 386/1990, ma, entro lo stesso termine, deve anche provare, in modo qualificato, l´avvenuto pagamento alla banca", tenuto altresì conto delle gravi conseguenze che discendono in capo al trattario in caso di omessa tempestiva segnalazione; tutto ciò "a garanzia dell´esigenza pubblicistica del corretto svolgimento dei rapporti economici che si svolgono attraverso il sistema bancario";

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990– risulta essere stata fornita oltre il termine fissato dall´art. 9-bis della citata legge;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso tenuto conto del fatto che il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835185
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso