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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835229]

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[doc. web n. 1835229]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 294 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´8 aprile 2011 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da XY, rappresentato ai fini del presente procedimento dal sig. Giuseppe Rizzo, con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia a seguito del mancato pagamento di alcuni assegni bancari, emessi dal medesimo in qualità di legale rappresentante di KW s.r.l., ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione sostenendo di aver provveduto, nei termini di legge, al pagamento tardivo dei titoli "come si evince dalle liberatorie dei creditori allegate", rilasciate anteriormente alla scadenza del termine previsto dall´art. 8 della legge 386/1990;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 6 giugno 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 7 giugno 2011, con la quale l´istituto resistente, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rappresentato "di non poter aderire alla richiesta (…) in quanto le liberatorie presentate per evitare la suddetta iscrizione conseguente al mancato pagamento a prima presentazione degli assegni (...) tratti sul conto della società KW s.r.l. (…), non sono conformi al disposto dell´art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 come modificato dal d.lg. 30/12/1999 n. 507 che prevede espressamente che la prova dell´avvenuto pagamento deve avvenire mediante presentazione, entro il termine di 60 giorni dall´avviso inviato a mezzo raccomandata, della quietanza del portatore del titolo con firma autenticata ovvero in caso di pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell´importo dovuto"; la resistente ha inoltre allegato copia delle lettere di preavviso a suo tempo inviate al ricorrente, a mezzo raccomandata a/r, che "riportano le firme dei portatori dei titoli senza l´autenticazione prevista dal disposto legislativo";

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato infatti che la prova dell´avvenuto pagamento deve essere fornita– secondo il disposto dell´art. 8, comma 3, della legge n. 386/1990 – mediante la presentazione della quietanza rilasciata dal portatore del titolo e dal medesimo sottoscritta con firma autenticata;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso tenuto conto del fatto che il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835229
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso