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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1839426]

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[doc. web n. 1839426]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 295 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 18 aprile 2011 nei confronti di Banca Popolare di Cremona S.p.a. con cui Maria Luisa Sangalli, rappresentata e difesa dall´avv. Loredana Ranghetti, in qualità di erede legittimo del padre defunto, deceduto in data 8 settembre 2003, richiamando l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di conoscere, con riguardo a due rapporti di conto corrente di cui il de cuius era cointestatario, con firma disgiunta, i dati personali dei soggetti, "cointestatari dei conti correnti con il defunto, che hanno posto in essere le operazioni bancarie compiute negli anni 2000-2003 (…) eventualmente anche senza indicarne le generalità"; ciò al fine di tutelare diritti successori eventualmente lesi per effetto di operazioni poste in essere dai cointestatari, nonché attuali coeredi dell´interessata; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 10 maggio 2011, con la quale l´istituto resistente, nel richiamare il riscontro già fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha rilevato di aver provveduto a consegnare all´interessata, a titolo gratuito, nell´ottobre 2008, copia degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente oggetto del presente ricorso, sulle evidenze dei quali sono state formulate le ulteriori richieste della ricorrente, rappresentando di aver in tal modo comunicato tutti i dati che, in ottemperanza ai criteri indicati in materia dall´Autorità (v. "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" - 25 ottobre 2007" in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), potevano essere lecitamente trasmessi; il titolare del trattamento ha comunque precisato che le operazioni contabili in ordine alle quali l´interessata ha proposto ricorso "sono state poste in essere da soggetti diversi dal de cuius", eccependo dunque di non essere legittimata, in virtù della normativa in materia di protezione dei dati personali, a comunicare alla ricorrente il dettaglio delle medesime (nello specifico mediante la comunicazione dei dati dei soggetti, diversi dal defunto, ordinanti le predette operazioni), tenuto conto che si tratta di dati che "neppure lo stesso de cuius avrebbe avuto, al tempo, il diritto di conoscere";

VISTA la nota, datata 13 maggio 2011, con cui la ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito l´interesse, ai sensi dell´art. 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, alla comunicazione dei dati richiesti richiamando in proposito l´art. 5.3 delle Linee guida dell´Autorità in materia di rapporti tra banca e clienti che, secondo la ricorrente, sarebbe stato violato dall´istituto bancario odierno resistente;

VISTA la nota, datata 24 giugno 2011, con cui la resistente ha ribadito quanto già rappresentato nella nota precedentemente inviata negando la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti necessari a giustificare la comunicazione alla medesima dei dati richiesti in quanto riferiti a soggetti terzi;

RILEVATO che l´art. 9 del Codice disciplina, in capo a coloro che vantino un interesse proprio o agiscano a tutela della persona deceduta o di interessi familiari meritevoli di protezione, il diritto di conoscere i dati riferiti a persone decedute; tale diritto tuttavia può avere ad oggetto, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (v. in particolare l´art. 5.3 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" - 25 ottobre 2007" in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), solamente i dati riferiti al de cuius con esclusione dunque di richieste aventi ad oggetto dati riferiti a soggetti terzi, salvo che con riferimento, nelle ipotesi di conti cointestati, alle generalità dei cointestatari, già peraltro note, nel caso di specie, alla ricorrente;

RILEVATO che le istanze avanzate dalla ricorrente, sia prima della proposizione del ricorso che nell´ambito di quest´ultimo, sono manifestamente  rivolte a conoscere il dettaglio delle operazioni, tra quelle elencate dall´interessata, poste in essere dai cointestatari del conto; rilevato altresì che l´istituto bancario resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che le operazioni contabili in ordine alle quali l´interessata ha proposto ricorso "sono state poste in essere da soggetto diverso dal de cuius";

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto, non essendo la ricorrente legittimata ad invocare gli strumenti di tutela previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, trattandosi di dati riferiti a soggetti terzi;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto della ricorrente di agire, se del caso, innanzi l´autorità giudiziaria ordinaria per far accertare la sussistenza di eventuali diritti successori ritenuti violati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839426
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso