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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1839433]

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[doc. web n. 1839433]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto il 5 maggio 2011, proposto nei confronti di Inter Partner Assistance S.A.-Compagnia internazionale di assicurazioni e riassicurazioni e Scuola Services s.r.l., con cui XY, dopo un incidente stradale, ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia redatta dal medico legale di fiducia della compagnia di assicurazioni; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la successiva nota del 4 luglio 2011 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 30 maggio 2011 con la quale Inter Partner Assistance S.A., nel fornire risposta a nome delle diverse società del gruppo coinvolte, ha sostenuto che il "sinistro, derivante da polizza infortuni, è gestito da Scuola Services ma, dato il rilevante importo, in collaborazione con Axa Assicurazione (coassicuratore) e IPA S.A." medesima, precisando di voler aderire alla richiesta di accesso manifestata dal ricorrente, inviando i dati personali richiesti;

VISTA la nota inviata via fax il 28 giugno 2011 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito, ma ha ribadito la richiesta relativa alle spese tenuto conto del mancato riscontro prima della presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, essendo stato fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Inter Partner Assistance S.A. nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Inter Partner Assistance S.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839433
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso