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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1839451]

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[doc. web n. 1839451]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 313 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY con la quale l´interessato (già intestatario di alcune utenze di telefonia mobile TIM) ha chiesto a Telecom Italia S.p.A. la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 giugno 2011, presentato da XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A, con il quale il ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della predetta società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste (specificando peraltro che le citate utenze "dovrebbero essere ormai disattivate") e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 giugno 2011 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha riscontrato le richieste del ricorrente relative alle suddette utenze disattivate, anche confermando che lo stesso "ad oggi non risulta essere titolare di utenze Telecom Italia";

VISTA la nota inviata via fax il 1° luglio 2011 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto positivo riscontro alle proprie richieste, ha rinnovato unicamente la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, fornendo allo stesso le informazioni richieste;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839451
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso