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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1842963]

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[doc. web n. 1842963]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 316 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,  e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 18 aprile 2011 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Jacopo Lauri, nei confronti dell´ Associazione Saveria Antiochia Omicron – onlus (Osservatorio Milanese sulla Criminalità Organizzata al Nord), con il quale la ricorrente in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on line della rivista "Omicron", di un articolo ("Due giustizie, nessuna giustizia") risalente all´ottobre del 2001, contenente dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui la medesima era stata coinvolta e in relazione alla quale "l´interessata ha espiato la pena che le è stata comminata, estinguendone i relativi effetti (…)", ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di ottenere la cancellazione dei dati in questione o comunque di "intervenire affinché fosse interdetta la possibilità di accedere al predetto articolo semplicemente digitando il nominativo (…)" dell´interessata nei comuni motori di ricerca, lamentando altresì il rilevante pregiudizio subìto, tenuto conto anche della natura dei dati diffusi; la ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 maggio 2011, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota inviata via fax in data 10 giugno 2011, con la quale l´associazione resistente ha manifestato la propria intenzione di riscontrare positivamente la richiesta della ricorrente;

VISTA, altresì, l´e-mail del 14 luglio 2011 con la quale l´associazione ha confermato di aver cancellato il "nome della sig.ra XY dal n. 35 del periodico online Omicron (…)", lasciando solo le iniziali D.K. e togliendo ogni altro riferimento personale alla ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto ad anonimizzare i dati della ricorrente dall´articolo in questione;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda in oggetto;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1842963
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso