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Newsletter del 19 ottobre 2011

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Pericoli alla viabilità stradale: sì all´uso di sms per avvisare la popolazione

 

Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità ("Viabilità Italia"), costituito presso il Ministero dell´Interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall´emergenza. Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione stipulato tra "Viabilità Italia" e le società telefoniche. Lo schema - che tiene conto delle osservazioni formulate dall´Autorità al Ministero - stabilisce che "Viabilità Italia", in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, possa chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell´area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. Il Garante ha ritenuto che, trattandosi di messaggi inviati in presenza di casi eccezionali e sulla base di una provvedimento d´urgenza della autorità pubblica competente, gli operatori telefonici e quelli che forniscono  servizi di comunicazione elettronica non hanno l´obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali prima di poter contattare la popolazione che si trova nell´area di crisi. Al fine di evitare eventuali abusi, nella convenzione viene comunque specificato che la comunicazione inviata dagli operatori telefonici dovrà attenersi rigorosamente al contenuto dell´ordinanza e all´area geografica indicata. Il trattamento dei dati delle persone interessate dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dello specifico provvedimento, adottato dal Garante nel 2003, in materia di sms di pubblica utilità.

 

 


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Università telematica: solo dati necessari nei form on line

 

Attraverso il form di iscrizione ad un sito web si possono raccogliere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l´utente si registra. Il principio è stato affermato dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad una università telematica il trattamento di alcuni dati degli studenti che si erano iscritti on line per essere informati sulle attività dell´ateneo. Nel corso di accertamenti ispettivi è emerso infatti che l´università, mediante il form di registrazione al sito, raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, che sono risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità dichiarate di mantenere contatti con gli utenti interessati al mondo dell´ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari. Oltre al divieto, l´Autorità ha prescritto all´ateneo di modificare le modalità di raccolta on line dei dati personali, eliminando dal form di registrazione la richiesta dei dati risultati non pertinenti. L´università, inoltre, nel caso in cui intenda comunicare i dati personali a terzi, dovrà indicare chiaramente nell´informativa i soggetti o le categorie di soggetti, i motivi della comunicazione ed avere il consenso degli utenti. Prima dell´intervento del Garante, l´ateneo forniva un´unica informativa ed acquisiva il consenso per tre diverse finalità (per la registrazione al sito, per la valutazione del curriculum vitae dell´utente e per l´iscrizione e l´immatricolazione ai corsi) richiedendo come "obbligatori" dati personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzi di residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di cellulare) necessari solo per alcune di esse.

 


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Nuove regole per la tutela dei dati sanitari dei militari

 

Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di Dpr recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", predisposto dal Ministero della Difesa.

Tra le norme introdotte o aggiornate dal regolamento alcune rivestono particolare interesse ai fini della tutela dei dati personali.

Lo schema di regolamento, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Garante al Ministero, disciplina infatti anche l´adozione del "doppio certificato". Quest´ultimo prevede per il militare in malattia la trasmissione di due certificati medici: uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture sanitarie militari, affinché possano accertare l´idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all´uso delle armi, ovvero connotate da rischio o controindicazioni all´impiego.

Viene inoltre previsto che il comandante di corpo o di distaccamento, tenuto ad informare i familiari dei militari che versino in gravi condizioni di salute, dovrà comunicare solo il luogo in cui questi sia ricoverato e non anche la malattia da cui è affetto.

Per innalzare maggiormente il livello di tutela, il Garante ha richiesto che anche in caso di accertata inidoneità all´impiego, i dati relativi alla diagnosi debbano essere comunicati solo all´organo della sanità militare e non al superiore diretto, il quale potrà trattare esclusivamente le informazioni indispensabili per le valutazioni a lui spettanti (ad esempio, per il conteggio dei giorni di malattia).

 

 

 


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Giustizia tributaria: concorsi e dati personali

 

Per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso a vice presidente di sezione di commissioni tributarie provinciali, è sufficiente pubblicare solo il dispositivo della delibera. Per pubblicare l´atto in forma integrale è necessario invece che lo disponga una norma di legge o di regolamento. Questa in sintesi la motivazione con la quale il Garante ha dichiarato illegittimo il trattamento di dati personali di un candidato effettuato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che per aggiornare una graduatoria ha disposto l´affissione della delibera negli uffici di segreteria delle commissioni provinciali dove erano i posti vacanti. Il candidato allora si è rivolto al Garante privacy con un reclamo lamentando la diffusione di numerosi dati personali, tra i quali valutazioni e apprezzamenti sulla sua persona, nonché informazioni sulle attività prestate negli ultimi quaranta anni, lesivi della propria dignità umana e professionale. A seguito dell´intervento dell´Autorità - che ha respinto le motivazioni a sostegno della pubblicazione integrale della delibera non trovando fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento  -  il Consiglio ha modificato le forme di pubblicità degli atti di rettifica dei punteggi delle graduatorie dei concorsi. L´organo di autogoverno dei giudici tributari ha infatti previsto l´affissione della sola parte dispositiva ed ha dichiarato inoltre di voler estendere tale procedura anche a delibere analoghe.

Con un separato procedimento l´Autorità sta verificando l´esistenza dei presupposti per la contestazione di una sanzione amministrativa nei confronti del Consiglio per la diffusione dei dati personali del candidato.

 

 


 
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità


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