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Provvedimento del 22 settembre 2011 [1846482]

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[doc. web n. 1846482]

Provvedimento del 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 luglio 2011 da Valerio Di Stefano nei confronti di Associazione Lo Spino Bianco, con il quale il ricorrente - che assume di aver ricevuto alcune comunicazioni promozionali non richieste al proprio indirizzo di posta elettronica - ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) in data 4 luglio 2011, volta ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e l´indicazione dell´origine, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente, nell´opporsi al trattamento dei dati, ha sollecitato la loro cancellazione, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° settembre 2011 con la quale il titolare del trattamento, nell´affermare che l´unico dato personale detenuto in relazione al ricorrente corrisponde all´indirizzo e-mail (pubblicato dallo stesso ricorrente sul proprio sito Internet) e che tale dato non è stato comunicato a terzi in quanto inserito "in una mailing list nascosta nel campo dei destinatari" (c.d. "blind carbon copy"); rilevato che l´associazione resistente ha provveduto nel frattempo alla cancellazione dell´indirizzo e-mail in questione, sottolineando il carattere "divulgativo/culturale" della comunicazione stessa;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 2 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha sottolineato la tardività del riscontro ottenuto ed ha rilevato che la pubblicazione del proprio indirizzo di posta elettronica su Internet non renderebbe lecito, senza consenso, l´utilizzo del dato per l´invio di e-mail di carattere promozionale non sollecitate; il ricorrente ha pertanto ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità in Internet di un indirizzo di posta elettronica non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO comunque di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento (che ha cancellato dal proprio archivio l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato) fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Associazione Lo Spino Bianco nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Associazione Lo Spino Bianco, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846482
Data
22/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso